Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9823 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15216/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimatin.
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE 4985/2015 depositata il 03/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il P.G. che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere ed in subordine per l’accoglimento dell’ ottavo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri
FATTI DI CAUSA
La C.T.P. di Agrigento, con la sentenza n. 991/4/2011, rigettava l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in relazione all’omesso pagamento di tributi TARSU/TIA, relativi agli anni 2002-2004 e co nfermava l’impugnata cartella.
La C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 133/14/2010, depositata in data 03/12/2015 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando che erano infondate tutte le eccezioni relative all’omessa notifica dell’avviso di accertame nto (atto presupposto) ed agli ulteriori vizi dedotti afferenti la notifica della cartella.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi la contribuente. RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Canicattì sono rimasti intimati.
La contribuente, con memoria in data 13 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 il quale dispone che: ‘I debiti di impo rto residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati’. In via subordinata ha dichiarato di rinunziare ai primi otto motivi e di insistere sull’ ultimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va osservato l’ art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018 così recita: ‘I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché’ riferiti alle
cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati’.
1.1. Parte contribuente ha indicato la tipologia e la date delle cartelle e gli importi al fine di giustificare la chiesta estinzione per cessata materia del contendere, sicchè va emessa la relativa pronunzia.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione