Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Cartella di pagamentoNotificazione diretta mediante raccomandata Cessazione materia del contendere art. 4 d.l. n. 119/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27503/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono difese ope legis ;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1140/2021, depositata in data 23/03/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Lecco dichiarava inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA e la presupposta cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativi a Irpef e Irap dell’anno di imposta 20 06.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello del contribuente, evidenziando la regolare notifica della cartella mediante raccomandata, il 25/08/2011, senza che occorresse produrre in giudizio la copia della cartella stessa, mentre il disconoscimento dell’estratto ruolo e della copia fotostatica della relata di notifica era generico ; inoltre riteneva infondata l’eccezione di prescrizione con riferimento all’intervallo temporale successivo alla notifica della cartella attesa l’interruzione tramite la notifica della intimazione impugnata in data 24/10/2015.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente in base a cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate -Riscossione e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 9/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., si deduce la carenza di motivazione e la falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; nel corpo del motivo compaiono diverse censure, evidenziando il ricorrente che da varie
disposizioni in tema di notificazione degli atti tributari e processuali (artt. 60, comma 1, lettera bbis ) d.P.R. n.600 del 1973, art. 7, comma 6, legge n. 890/1982, artt. 140 c.p.c., art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982) emerge la regola che in caso di consegna a persona diversa dal destinatario e nel caso di irreperibilità relativa sia necessaria la spedizione e il ricevimento di raccomandata informativa; poi, che in tema di notifica della cartella non sia sufficiente l’esibizione dell’estratto ruolo ma occorra da parte del concessionario la produzione in giudizio della copia della cartella; ancora, che mancherebbe la prova della correlazione della cartella con la relata di notificazione; infine, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che non sia vero che egli non avesse contestato in maniera specifica la copia fotostatica della relata di notifica come invece affermato dalla CTR.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la carenza di motivazione e la falsa applicazione di norme di diritto, assumendo che la CTR aveva erratamente dato atto del mancato disconoscimento della notifica in data 25/08/2011 e che l’Agenzia delle entrate riscossione non aveva prodotto l’originale della iscrizione a ruolo e della relata di notifica.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 per vizio di carenza di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto; con tale motivo la parte censura la statuizione sulla prescrizione del credito e deduce: a) non avendo ricevuto la notifica della cartella di pagamento, tra l’anno del debito (2006) e la data di notifica della intimazione sarebbe decorso il termine di decadenza di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; b) che non trovi
comunque applicazione al caso di specie la prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. bensì quella quinquennale.
Preliminarmente, occorre evidenziare che le agenzie controricorrenti hanno chiesto darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto il carico iscritto a ruolo, pari ad euro 906,53, è interessato dall’annullamento dei debiti di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. nella legge n. 136 del 2018, per i debiti di importo residuo inferiore a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal l’ 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’art. 4, comma 1, d. l. n. 119 del 2018 ha stabilito che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…»; l’art. 16quater del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».
Questa Corte, con ordinanza n. 34841/2023, ha precisato che:
il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorta capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della
riscossione dal l’ 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione;
tale limite è riferito al singolo carico affidato, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro;
per “carico” (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella;
pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 Euro (comprensivo di sanzioni ed interessi ma senza aggio e interessi di mora) (cfr. tra le tante, Cass. n. 11817/2020; Cass. n. 11966/2020; Cass. n. 20254/2021);
l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 opera automaticamente, ipso iure , in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. n. 15471/2019);
l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, in base a quanto evidenziato dalla stessa difesa erariale, rientra nella predetta previsione e l ‘attestazione della difesa erariale in merito alla ricorrenza dei predetti requisiti induce quindi a dover dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e alla successiva intimazione, in quanto riguardante debiti del contribuente annullati ex lege .
La cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.l. n. 119 del 2018, posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass. n. 21286/2020, Cass. n. 2828/2024). L’esito della lite esula dai casi in cui occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2025.