Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6972 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
Oggetto: Plusvalenza -Vendita terreno edificabile – Definizione ex lege 197/2022 -Estinzione -Cessazione della materia del contendere.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35038/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con il quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del dr. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 1858/13/2018, depositata in data 10 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate notificava ad NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. THS011402538, attinente all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di due terreni edificabili nel 2009, ex art. 68, comma 2, t.u.i.r., richiedendo il versamento della maggiore imposta per Euro 214.616,00.
Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che accoglieva il ricorso annullando l’atto.
L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, che, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione dei giudici di prossimità.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidandosi a tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20/12/2024.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha depositato, in data 27-28/11/2024, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 26 -11/312/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente avanzato istanza di definizione agevolata e la procedura si è conclusa regolarmente.
Il procuratore del contribuente ha depositato, in data 6/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha aderito alla richiesta ex adverso formulata.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione l ‘Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR, e 2697,
2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la CTR aderito acriticamente alla tesi del contribuente, escludendo la sussistenza, nella specie, di una plusvalenza tassabile. Di contro, la ricorrente aveva, già nella motivazione dell’avviso di accertamento, indicato gli elementi fattuali da cui desumere la potenzialità edificatoria (di fatto) del terreno oggetto di vendita.
Con il secondo strumento lamenta l ‘«omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.» per avere la CTR omesso di valutare la scrittura privata del 9 luglio 2005 tra il contribuente e la Provincia di Reggio Emilia.
Con il terzo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «motivazione apparente ed illogica. Violazione art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c. »; evidenzia, in particolare, due passaggi della sentenza, nei quali la motivazione sarebbe ‘illogica’.
Preliminarmente deve darsi atto dell ‘intervenuta definizione agevolata dell ‘avviso di accertamento per cui è causa; nella memoria a firma dell’Avv. dello Stato , NOME COGNOME depositata il 2611/3-12/2024, si fa espresso riferimento alla nota dell’Amministrazione finanziaria, datata 20/11/2024, con la quale l’Ufficio ha comunicato la regolarità della procedura di definizione agevolata.
Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estin zione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
Pertanto, può – pur in assenza della documentazione relativa al condono dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Non ricorr ono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, sia perché trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/ 2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia perché risulta ricorr ente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.