Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18010 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 612/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, exlegale rappresentante ed ex-socio della RAGIONE_SOCIALE ; COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di exsoci della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi anche disgiuntamente in forza di procura speciale dal prof. AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1031/2020, depositata il 4 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Udito per i ricorrenti l’AVV_NOTAIO.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE .
FATTI DI CAUSA
1. COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex-amministratore unico, ex-legale rappresentante ed ex-socio della RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex-soci della predetta RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria , di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposto dai soci della RAGIONE_SOCIALE contro i rispettivi avvisi d’accertamento in materia di Ir pef, relativi a ll’ anno d’imposta 200 5.
L ‘Agenzia si difende con controricorso .
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
I n prossimità dell’udienza , prima della scadenza del termine per eventuali memorie, parte ricorrente ha prodotto in via telematica dapprima un’ istanza, con la quale ha chiesto che il presente giudizio sia dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, producendo domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod. F24 quietanzato, attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato a NOME COGNOME; domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 130 del 2022 e mod. F24 quietanzato, attestante il pagamento dell’intera somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato ad NOME COGNOME; domanda di definizione delle liti pendenti ex lege n. 197 del 2022, presentata il 28 settembre 2023 e mod. F24 quietanzato attestante il pagamento della I rata della somma dovuta relativo all’avviso di accertamento notificato a AVV_NOTAIO.
Successivamente, sempre prima della scadenza del termine per eventuali memorie, i ricorrenti hanno prodotto ulteriore istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo e documentando che, come risulta dagli estratti di ruolo del 4 giugno 2024, relativi all’Irpef del 2005, nessun importo è più dovuto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, e che NOME COGNOME ha medio tempore eseguito il versamento della II, della III e della IV rata come da quietanze di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, come concordemente indicato sia dai ricorrenti che dalla controricorrente, il ricorso per cassazione proposto dall ‘ufficio avverso l’accertamento che attingeva per il medesimo anno d’imposta 2005 la S.n.RAGIONE_SOCIALE. ha assunto il n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO. Esso risulta peraltro definito con decreto n. 12124 del 2021, emesso dal Presidente titolare di questa sezione ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. È quindi confermato che il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente gli avvisi d’accertamento (indicati nell’epigrafe della sentenza qui impugnata) emessi nei confronti dei singoli soci, relativamente al maggior reddito a
ciascuno imputabile per tr asparenza per il medesimo anno d’imposta.
Tutto ciò premesso, in considerazione della produzione documentale delle parti ricorrenti, in assenza di contestazioni dell’Ufficio ed in conformità alle conclusioni rese in udienza dall P.G., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione di ciascun atto impositivo, rimanendo le spese di lite a carico delle parti che le abbiano anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.