Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33465 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19578/2022 R.G. proposto da : COGNOME in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 332/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Dalla sentenza impugnata, in punto di fatto, si apprende quanto segue:
Il primo giudice a seguito del ricorso del signor NOME COGNOME avverso una intimazione di pagamento relativa a varie cartelle esattoriali ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente ad alcune delle stesse ed accolto il ricorso relativamente ad altre cartelle.
L’agenzia delle entrate impugna parzialmente tale sentenza nella parte in cui il primo giudice ha annullato due cartelle di pagamento (precisamente la n. 52 90000 e la n. NUMERO_DOCUMENTO). Ciò in quanto tali cartelle erano già state impugnate dinanzi al giudice tributario che aveva rigettato il ricorso con sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare la prescrizione dei crediti di cui alla prima cartella, relativa ad Iva anno 2000, in quanto la cartella era stata notificata in data 31 gennaio 2007, seguita dalla notifica di un avviso di pagamento notificato in data 3 giugno 2013 e da un successivo avviso notificato in data 20 ottobre 2016. Pertanto la mancata impugnazione del primo avviso aveva reso definitiva la pretesa erariale. In ogni caso, trattandosi di tributi erarali la prescrizione è da ritenersi decennale.
Si è costituito il contribuente, evidenziando che la cartella n. 5015309000 sarebbe stata interamente sgravata. Quanto alla cartella 52 90000 notificata nel 2007, sarebbe prescritta in quanto l’intimazione del 2013 sarebbe stata oggetto di impugnazione per cassazione.
La CTR del Lazio accoglieva l’appello, osservando:
La pretesa erariale relativamente alle due cartelle in questione è stata riconosciuta legittima in primo grado con sentenza n. 9541 del 2016 della CTR, il cui passaggio in giudicato deve ritenersi verosimilmente avvenuto, visto il numero di anni trascorsi dal deposito ed il fatto che il contribuente afferma ma non prova un ricorso per cassazione avverso la sentenza.
In ogni caso, il gravame è fondato in quanto il contribuente non ha provato lo sgravo della cartella n. 5015309000. Inoltre, come dimostrato dall’appellante la cartella n. 52 90000 non è prescritta, visto il termine decennale di prescrizione e la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata nel 2013 .
Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi. Resiste l’agente della riscossione con controricorso.
Il contribuente deposita memoria telematica addì 28 ottobre 2024, mediante la quale espone:
In relazione alla notifica della fissazione di udienza per il giorno 08.11.2024, preme rappresentare a questo Superiore Collegio che, con deposito del 20.03.2024 è stata depositata l’adesione alla pace fiscale, ex art. 1 cc da 186 a 202 L. 197/22 per il ruolo 097 2004 031529 00000 000, contenuto nell’intimazione 097 2016 NUMERO_CARTA.
Nel corpo del ricorso introduttivo è stato depositato il provvedimento di sgravio del ruolo 097 2009 0075015309 000, doc.3, contenuto nella stessa intimazione e confrontato con copia del ruolo, doc.4 ,
concludendo:
Piaccia all’Ecc.ma Suprema Corte, respinto ogni contrario assunto, ritenere i ruoli impugnati non più in contestazione, il primo perché fatto oggetto di ‘pace fiscale’, il secondo perché oggetto di provvedimento di sgravio.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Dlgs 546/92 in combinato disposto con l’art. 360 cpc c. 1 n. 5’. ‘Con memoria depositata il 03.11.2017 fu prodotta copia del ricorso per cassazione, rubricato in RG 17071/2017, introdotto contro la sentenza n. 9541/6/16, che, quindi, non è passata in giudicato. Va anche riferito che con sentenza n. 201/39/10, questa effettivamente passata in giudicato, la cartella sub d) era stata già annullata’. Inoltre, ‘sia in primo grado che, in secondo grado, è stato fornito il provvedimento di
sgravio citato dal secondo Giudice, che, guarda caso corrisponde fedelmente al ruolo sottostante; tutte le voci della cartella sono state ivi cassate (cfr. documento allegato a comparsa del 31.08.18) ‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 Dpr 600/73, dell’art. 140 cpc, dell’art. 25 Dpr 602/73, in combinato disposto con l’art. 360 cpc c. 1 n. 3’. ‘Il Giudice del riesame non ha indagato sulla correttezza della notifica della cartella n. 097 2004 0315290000 000, nonostante abbia avuto la possibilità di confrontare quanto affermato da controparte in proposito e quanto, invece, risultante dalla evidenza anagrafica fornitagli dalla stessa Agenzia . In verità, il contribuente ha dimostrato che la notifica, citata da controparte, non recava l’indicazione di ricerche anagrafiche di sorta ed era stata eseguita in un domicilio-residenza inesistente. La tardività della medesima era ‘in re ipsa’ ‘.
Nel controricorso, l’Agenzia delle entrate -Riscossione, ‘dà atto dell’intervenuto sgravio totale della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ragion per cui deve ‘in parte qua’ dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso deve essere scrutinato in riferimento alla cartella che la sentenza impugnata individua con il n. ’52 90000′.
Al riguardo, deve darsi atto del deposito telematico, da parte del contribuente, giusta nota di deposito datata 7 febbraio 2024, di ‘istanza di definizione agevolata della lite pendente’.
Nondimeno, la documentazione amministrativa allegata a tale nota -‘Domanda di definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti rticolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197’ – individua come lite oggetto di definizione quella pendente presso la CGT I di Roma contraddistinta
dal numero di ruolo 12820 del 2013 relativa all’atto n. NUMERO_CARTA
Ora, questo numero non trova corrispondenza ‘diretta’ nella sentenza impugnata e nel controricorso.
Tuttavia, trova corrispondenza ‘indiretta’ in un passaggio contenuto nel ricorso (p. 3), ove si legge, in merito all’appello dell’agente della riscossione, che, ‘quanto al primo ‘, ossia quello, nella precedente narrativa (p. 2), indicato ‘sub b)’, corrispondente al n. ‘097 2004 0315290000 000’, detto agente eccepiva: ‘La non intervenuta prescrizione, denunciata, al riguardo, dal primo Giudice di merito, poiché a suo dire il ruolo di riferimento era stato notificato nel 2007 -31.01- ed era stato riproposto con intimazione 097 2013 9101637079 notificata in data 03.06.2013, produ copie notifiche dei due atti qui sopra citati’.
Tale ricostruzione si allinea
-sia alla sentenza impugnata, ove, come visto, leggesi che ‘si è costituito il contribuente, evidenziando che la cartella n. 5015309000 sarebbe stata interamente sgravata. Quanto alla cartella 52 90000 notificata nel 2007, sarebbe prescritta in quanto l’intimazione del 2013 sarebbe stata oggetto di impugnazione per cassazione’;
-sia al controricorso, ove leggesi (p. 3) che ‘l’Ente di esazione deduceva, altresì, l’erronea declaratoria della prescrizione del credito di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA a fronte della presenza di due successivi avvisi di intimazione interruttivi del termine prescrizionale decennale. Il contribuente si costituiva nel giudizio di appello, eccependo che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata integralmente sgravata dall’Ufficio e la cartella n. NUMERO_CARTA, risultava
prescritta in quanto la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 9541/2016 era stata gravata in cassazione’;
sia infine alla memoria del contribuente del 28 ottobre 2024, del cui tenore s’è riferito.
Definita l’intimazione di pagamento n. 097 2013 9101637079, come d’altronde risultante nel fascicolo n. 17071 del 2017 r.g., chiamato alla medesima udienza camerale odierna dinanzi a questo medesimo Collegio, fascicolo nel quale la sentenza ricorsa per cassazione è la ‘n. 9541 del 2016 della CTR ‘ (di cui la sentenza impugnata nel presente giudizio ‘presuntivamente’ ha affermato il passaggio in giudicato), gli effetti di tale definizione si estendono anche a quest’ultimo (nel quale il contribuente, in veste di ricorrente, giusta il deposito della suddetta domanda di definizione agevolata, manifesta il proprio disinteresse a coltivare la lite, nulla osservando in contrario l’Agenzia delle entrate -Riscossione), con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le ragioni del descritto esito processuale, siccome dianzi esposte per ciascuna delle due residue cartelle oggetto del presente giudizio, rendono conto della sussistenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese di lite compensate.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2024.