Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14444 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5669/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in BARANO D’ISCHIA NOME COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della CAMPANIA n. 6323/2021 depositata il 10/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Campania di accoglimento dell’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli di annullamento della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA relativa all’imposta di registro dovuta per la causa NOME COGNOME e NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La C.T.R., preliminarmente ha ritenuto ammissibile, ex art. 58 d. lgs. 546 del 1998, la produzione in appello della documentazione attestante l’intervenuta notifica della cartella esattoriale impugnata, in quanto rientrante nelle mere difese. Indi, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2016, nonché il disposto dell’art. 26 d.P.R. 602 del 1973 ha considerato valida la notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, rilevandone l’equipollenza con quella a mezzo di ufficiale giudiziario ed agente postale ed assolto l’onere probatorio relativo all’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione presupposto alla cartella, a fronte della produzione della fotocopia, avuto riguardo al disposto dell’art. 2719 cod. civ. e stante il mancato disconoscimento da parte del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.
Con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. la parte ricorrente ha dato atto, in primo luogo, di avere appreso, in
occasione dell’accesso alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3 aprile 2023, che la cartella impugnata risultava essere stata saldata, in secondo luogo, di non avere ottenuto, nonostante la richiesta alla medesima Agenzia, documentazione in ordine al soggetto che aveva provveduto al pagamento, asseritamente non fornita per ragioni di privacy, salvo l’informazione che la somma era stata corrisposta da condebitore solidale con la c.d. rottamazione ter , nella pendenza del giudizio di primo grado. Fatta questa premessa chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La soc. RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso, articolati in più profili.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546 del 1992, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ., 113, 214 e 215 cod. proc. civ. e 22, comma 5 d. lgs. 546 del 1992. Sostiene che a fronte del circostanziato disconoscimento, da parte della ricorrente, della conformità della copia all’originale dell’avviso di intimazione, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui sarebbe stato notificato l’avviso di liquidazione, nonché della sottoscrizione del destinatario sull’avviso di ricevimento della medesima raccomandata, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali, posto che la produzione delle copie, in luogo dell’originale, impone a chi le contesti solo l’onere di disconoscerle e non quella di proporre querela di falso.
Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per
omessa pronuncia su motivi ed eccezioni introdotte dalla ricorrente, in violazione dell’art 112 cod. proc. civ., in particolare in ordine alla decadenza dal potere impositivo ed in ordine alla nullità della notificazione, per difetto di attestazione di conformità di pubblico ufficiale autorizzato.
Va accolta la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Dall’allegato alla memoria di cui all’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., relativo ad interrogazione alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 3 aprile 2024, si evince infatti che la somma portata dalla cartella oggetto di impugnazione è stata integralmente pagata, con estinzione del debito tributario, in data antecedente alla proposizione dell’atto di appello.
Le spese di lite di questo giudizio di legittimità debbono essere poste a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, da liquidarsi in euro 1875,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1875,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025