Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12479 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7933/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME e NOME COGNOME (indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel controricorso: EMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI BOLZANO n. 102/1/15 depositata il 18 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli da RAGIONE_SOCIALE per conto dell’RAGIONE_SOCIALE delle
Entrate, nonché le tre cartelle esattoriali presupposte, emesse per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF per l’anno 2002.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado del capoluogo altoatesino, che con sentenza n. 102/1/15 del 18 settembre 2015 respingeva tanto l’appello principale del contribuente quanto quello incidentale dell’agente della riscossione.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, così rubricati:
1°)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 546 del 1992, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2016 (art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.);
2°)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);
3°)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell’art. 25 del D.P .R. n. 602 del 1973 e dell’art. 148 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessata materia del contendere, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di aver provveduto all’integrale estinzione del debito fiscale, nella misura ivi stabilita.
Rileva la Corte che dalla documentazione allegata all’istanza emerge effettivamente che con riguardo alle tre cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio il COGNOME si è avvalso della procedura di definizione agevolata (cd. ) prevista dall’art. 6 del citato D.L. n. 193 del 2016, provvedendo poi
al pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo.
Sovvengono, a tale ultimo proposito, le informazioni presenti nell’archivio dati dell’agente della riscossione, di cui è in atti una stampa ricavata dal relativo sito web , dalle quali si evince che in relazione alle cartelle di cui trattasi non risulta da pagare alcunchè.
Alla luce di ciò, considerato che le suddette cartelle costituiscono gli atti presupposti dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria -il quale, ai sensi dell’art. 77, comma 2 -bis , del D.P .R. n. 602 del 1973, consiste nella comunicazione preventiva al proprietario dell’immobile delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle somme dovute, già precedentemente intimato mediante la notificazione della cartella esattoriale al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato ( arg. ex artt. 25, comma 1, 50, comma 1, e 77, comma 1, dello stesso D.P.R.) -, può ritenersi cessata in toto la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto fra le parti.
Le spese del presente grado di legittimità vanno interamente compensate, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024).
10. Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, improcedibilità o inammissibilità originaria dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione