Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12983-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e intimata incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa –
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 10060/01/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 28.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno
2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME,
Cartelle di pagamento -Motivazione -Interessi Condono
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che la controversia trae origine dall ‘atto di irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento di accise su prodotti energetici immessi nel consumo nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015.
Il ricorso della società, che lamentava la mancata notifica dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni , oltre che il difetto di motivazione, l’omessa instaurazione del contraddittorio, l ‘assenza di colpevolezza e l a sussistenza dell’esimente della forza maggiore, fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 8068/44/2016.
L’appello della contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 10060/11/2017, con cui fu riconosciuta l’esimente della forza maggiore, così annullando l’atto impositivo.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha censurato la pronuncia dinanzi a questa Corte, alla quale ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società, che ha a sua volta proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi.
Fissata la trattazione della causa, la società ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
Considerato che
Va preliminarmente evidenziato che l’odierna ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione, disciplinata dall’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 e dall’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017, conv. in l. n. 172 del 2017 (cd. ‘rottamazione cartelle bis’).
Risulta presentata domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016, nei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017. Con essa la società ha chiesto di definire alcuni carichi inseriti nella cartella di pagamento n. 071 2016 0071068024 e, più precisamente, del carico con numero di ruolo 2016NUMERO_DOCUMENTO n. 10 (estremi NUMERO_DOCUMENTO), che corrisponde al provvedimento di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO. Con l’istanza è stato assunto l’impegno della società a rinunciare al giudizio pendente.
La domanda è stata accolta dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017 cit.
La procedura si è regolarmente perfezionata.
Deve dunque accogliersi l’istanza, espressamente presentata dal la società controricorrente, nonché ricorrente incidentale, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024