Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
Cessazione materia del contendere dichiarata dal giudice su domanda congiunta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15803/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in forza di procura alle liti per AVV_NOTAIO COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2788/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 4 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME contro un avviso di accertamento emesso a fini Irpef per l’anno di imposta 2008.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciando sull’appello principale proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale della contribuente, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, evidenziando che entrambe le parti avevano formulato richiesta in tal senso essendo intervenuta tra esse la definizione della lite.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso la contribuente.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c per l ‘adunanza camerale del 24 ottobre 2025, per la quale la contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la difesa erariale deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 4, 9 d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018 e degli artt. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 46 e 68 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR abbia errato nella pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo omesso di verificare che la cd. rottamazione di cu i all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 poteva condurre alla pronuncia di estinzione solo una volta pagato tutto il debito; che l’impegno a rinunciare vale solo per il contribuente ricorrente laddove nel caso di specie l’ufficio anche era appellant e; che il carico definitivo non riguardava l’intera pretesa tributaria contenuta nell’impugnato avviso di accertamento ma solo le somme iscritte a ruolo provvisoriamente ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 lett. a ) d.lgs. n. 546 del 1992.
2. Il ricorso è inammissibile poiché, deducendo, sotto diversi profili, un errore compiuto dai giudici di appello nel valutare gli effetti di un ‘adesione alla cd. rottamazione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, in realtà non si confronta affatto con l ‘unica , chiaramente espressa ed effettiva ratio decidendi ; la CTR, infatti, ha fondato la sua pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere per definizione della lite unicamente sulla concorde richiesta in tal senso formulata da entra mbe le parti all’udienza di discussione del 18 settembre 2020 (circostanza processuale confermata dal verbale di causa prodotto dalla controricorrente) mentre non appaiono in alcun modo esaminate le questioni prospettate nel ricorso, ove peraltro la parte omette del tutto di indicare se e dove le abbia proposte nel giudizio di merito.
Con tale ratio decidendi, e quindi con la ritenuta pregiudiziale valutazione dell’efficacia della concorde richiesta , il ricorso non si confronta in alcun modo, rivelandosi quindi inammissibile.
E’ da evidenziare peraltro che questa Corte ha anche affermato il principio per cui nel giudizio tributario – il quale è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo – il giudice è tenuto a rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti (art. 112 c.p.c.). Ne consegue che qualora l’ufficio finanziario abbia dichiarato di ritenere valida ed efficace l’istanza di condono presentata dal contribuente (nella specie, ai sensi dell’art. 19bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85) e, pertanto, di non vantare più la pretesa tributaria oggetto del giudizio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimanendo escluso che egli possa svolgere una qualsiasi indagine sulla effettiva validità dell’istanza di definizione, non
contestata da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti, al fine di disattendere ex officio le determinazioni dell’ente impositore, favorevoli al contribuente (Cass. n. 15121/2006).
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in dispositivo.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di NOME COGNOME, spese che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, IVA e CP se dovuti.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME