Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3939/2016 R.G. proposto da COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 2807/25/15 depositata il 29 giugno 2015
u dita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la cartella esattoriale notificatagli da RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE, successivamente fusasi con Riscossione Sicilia s.p.a.,
per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate a sèguito di controllo automatizzato ex artt. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 delle dichiarazioni dei redditi (modelli 770S/2009 e UNICO 2009) dallo stesso presentate in relazione all’anno d’imposta 2008.
La Commissione adìta respingeva il ricorso del contribuente.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 2807/25/15 del 29 giugno 2015, rigettava l’appello della parte privata soccombente.
Contro tale sentenza lo Zancla ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi così rubricati:
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RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza camerale, lo COGNOME ha depositato memoria illustrativa contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto: (1)di aver aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n.
193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento ai carichi tributari di cui all’impugnata cartella esattoriale; (2)di aver provveduto all’integrale pagamento dell’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quale comunicatogli dall’agente della riscossione ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata alla predetta memoria.
In accoglimento dell’istanza, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 24083/2018, che sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 8980/2018).
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 10198/2018).
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione