Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Estinzione per cessazione della materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2570/2020 R.G. proposto da: ,
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA, n. 28/2019, depositata il 4 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello de ll’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bologna la quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto, per l’anno di imposta 2008 , il recupero di maggiori ritenute, oltre interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate , in data 14 settembre 2022, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conclusione di un accordo conciliativo avente ad oggetto l’avviso di accert amento oggetto di controversia, con compensazione delle spese.
La controricorrente, con memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. depositata il 9 gennaio 2023, ha avanzato analoga istanza chiedendo ugualmente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese lite tra le parti, stante l’intervenuta conciliazione della controversia.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 446, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, primo comma e terzo comma del d.lgs. 446/1992.
Il motivo non va esaminato nel merito dovendosi dare atto dell”estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti conciliato interamente la lite.
Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della conforme istanza di entrambe le parti.
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia perché il presupposto dell ‘estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025