Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4437  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Estinzione per cessazione della materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2570/2020 R.G. proposto da: ,
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  EMILIA  ROMAGNA,  n. 28/2019, depositata il 4 gennaio 2019;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  7 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello de ll’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Bologna la quale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto, per l’anno di imposta 2008 , il recupero di maggiori ritenute, oltre interessi e sanzioni.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ,  in  data  14  settembre  2022,  ha depositato  istanza  di  estinzione  del  giudizio  per  cessazione  della materia  del  contendere  a  seguito  di  conclusione  di  un  accordo conciliativo  avente  ad  oggetto  l’avviso  di  accert amento  oggetto  di controversia, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
La controricorrente, con memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. depositata il 9 gennaio 2023, ha avanzato analoga istanza chiedendo ugualmente l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con  compensazione RAGIONE_SOCIALE  spese  lite  tra  le  parti,  stante l’intervenuta conciliazione della controversia.
Considerato che:
 Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 59, primo comma,  d.lgs.  31  dicembre  1992  n.  446, violazione e/o falsa applicazione  dell’art.  5,  primo  comma  e  terzo  comma  del  d.lgs. 446/1992.
 Il  motivo  non  va  esaminato  nel  merito  dovendosi  dare  atto dell”estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti conciliato interamente la lite.
Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della conforme istanza di entrambe le parti.
Non  sussistono  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del  c.d. «doppio contributo unificato» ex art.  13, comma 1quater ,  d.P.R. n. 115  del  2002, sia perché  la ricorrente  è  parte  ammessa  alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, sia perché il presupposto dell ‘estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  l’estinzione  del  giudizio  per  cessazione  della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025