Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4721 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
Din. Def. lite 2012
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18558/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Olbia, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SARDEGNA -SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI n. 1232/2018, depositata in data 14 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con atto depositato in data 26 novembre 2012 la RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE con sede in Olbia, impugnava la sentenza numero 21/2/09 – pronunciata in data 23 marzo 2009 e depositata in data 24 marzo 2009 – con la quale la Commissione tributaria provinciale di Sassari, decidendo in merito al diniego del condono ex articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2011, n. 97, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Olbia, accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava non dovute le sanzioni irrogate, spese compensate.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Sardegna; si costituiva anche l’Ufficio, eccependo l’inammissibilità dell’appello.
Con sentenza n. 1232/08/2018, depositata in data 14 dicembre 2018, la C.t.r. adita dichiarava l’inammissibilità del gravame della società.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sardegna, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio
2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 20, 24 e 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 39, comma 12, L. 15 luglio 2011, n. 111 e dell’art. 16, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente in C.t.r., nonostante il ricorso fosse stato notificato entro sessanta giorni all’Ufficio che ha emesso il provvedimento di rigetto ed era stato depositato entro i successivi trenta giorni presso la
segreteria della Commissione Tributaria ove pendeva il giudizio oggetto di definizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 39, comma 12, della L. n. 111/2011, art. 16 della L. n. 289/2002, art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997e art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che la controversia definita dalla società verteva su sanzioni non strettamente collegate al tributo, con ciò implicitamente affermando che, essendo di valore superiore a euro ventimila, non rientrava tra quelle definibili ai sensi della normativa in rubrica.
Va premesso che, in data 30 aprile 2024, l’Avvocatura Generale dello Stato esponeva che, con nota del 16 ottobre 2023, la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Sassari comunicava la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 della legge n. 197/2022, contestualmente facendo istanza della declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 8/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.