Cessazione Materia del Contendere: Come un Accordo Chiude un Contenzioso Fiscale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la cessazione della materia del contendere rappresenti uno strumento efficace per concludere una controversia tributaria. Anche quando il giudizio è giunto al suo grado più alto, un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria può porre fine al processo, con vantaggi per entrambe le parti. Analizziamo come si è giunti a questa soluzione.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso all’Accordo
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per maggiori imposte (Irap, Ires e Iva) relative all’anno 2013. La società ottenne una sentenza favorevole in primo grado presso la Commissione tributaria provinciale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate propose appello e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ribaltò la decisione, accogliendo integralmente le ragioni dell’erario.
Contro questa seconda sentenza, gli ex soci della società, ormai estinta, hanno proposto ricorso per cassazione. Prima che la Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, le parti sono giunte a un punto di svolta: hanno definito il contenzioso attraverso un atto di conciliazione.
L’Accordo e la Cessazione della Materia del Contendere
L’accordo di conciliazione, raggiunto ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 546/1992, ha comportato la rideterminazione della pretesa fiscale sulla base di una proposta formulata dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e accettata formalmente dai contribuenti.
Una volta formalizzato l’accordo, entrambe le parti hanno depositato presso la Corte di Cassazione un’istanza congiunta, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questo istituto processuale interviene quando, per eventi sopravvenuti, viene a mancare l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia del giudice, poiché la lite è stata risolta al di fuori del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, ricevuta l’istanza congiunta, ha accolto la richiesta. Le motivazioni della decisione sono dirette e consequenziali. L’avvenuto deposito di una richiesta comune di cessazione del contendere rende superfluo l’esame dei motivi del ricorso. Il contenzioso, infatti, non esiste più.
Il giudice non deve più stabilire chi ha torto e chi ha ragione, ma semplicemente prendere atto che le parti hanno trovato autonomamente una soluzione. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, conformemente a quanto previsto dalla normativa sul processo tributario.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha disposto la loro integrale compensazione. Questa è una prassi comune in casi di accordo, poiché la risoluzione amichevole della lite fa sì che nessuna delle due parti possa essere considerata pienamente vincitrice o soccombente. Ciascuna parte, quindi, sostiene i propri costi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’importanza e l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, come la conciliazione giudiziale. Anche in una fase avanzata del processo, come il giudizio di Cassazione, è possibile trovare un accordo con il fisco per chiudere la controversia.
La decisione sottolinea un principio fondamentale: il processo è uno strumento per risolvere le liti, ma se le parti trovano una soluzione alternativa e condivisa, il suo scopo viene meno. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che la via del dialogo e dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria rimane sempre aperta, rappresentando una valida alternativa per evitare i costi e le incertezze di un lungo iter giudiziario.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’ in un processo tributario?
Significa che il motivo per cui è iniziata la causa è venuto a mancare. Nel caso specifico, le parti hanno raggiunto un accordo (conciliazione), rendendo inutile una decisione da parte del giudice.
È possibile raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate anche durante un ricorso in Cassazione?
Sì, il provvedimento dimostra che è possibile definire il contenzioso con un atto di conciliazione anche in pendenza del giudizio di Cassazione, prima che la Corte si pronunci nel merito.
Cosa succede alle spese legali quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere?
In questo caso, la Corte ha deciso di compensare interamente le spese del giudizio tra le parti. Ciò significa che ogni parte sostiene le proprie spese legali, una soluzione comune quando la lite si conclude con un accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 14481/2024, proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME , già soci di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentati e difesi, per procura allegata al ricorso, dall’AVV. NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 9 gennaio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
I ricorrenti, già soci della estinta RAGIONE_SOCIALE, hanno impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato integralmente accolto l’appello erariale proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, invece favorevole alla società, in contenzioso concernente un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2013.
L’Amministrazione finanziaria ha depositato controricorso.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato separate istanze di cessazione della materia del contendere, dando atto di aver definito il contenzioso con atto di conciliazione ai sensi dell’art. 48, comma 4bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Considerato che:
L’avvenuto deposito di istanza congiunta di cessazione della materia del contendere rende superfluo lo scrutinio dei motivi.
L’accordo di conciliazione, prodotto dall’Avvocatura dello Stato con nota di deposito del 10 ottobre 2024, ha comportato la rideterminazione della pretesa erariale secondo la proposta effettuata dalla Direzione provinciale di Trapani dell’Agenzia delle entrate datata 17 settembre 2024, che i contribuenti risultano aver sottoscritto per accettazione il 7 ottobre successivo.
In presenza di tale istanza congiunta, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere conformemente a quanto disposto dall’art. 48, commi 2 e 4 -bis , del d.lgs. n. 546/1992.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti .
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.