Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4623/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- e nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania SEZ.DIST. SALERNO n. 5681/2021 depositata il 08/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist. Salerno (hinc: CTR), con la sentenza n. 5681/2021 depositata in data 08/07/2021, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6/2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso proposto dal sig. NOME COGNOME contro un avviso di intimazione di pagamento.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
La parte intimata e l’Agenzia delle entrate -Riscossione non si sono costituite.
Con istanza depositata in data 15/03/2023 la ricorrente ha chiesto quanto di seguito riportato: « Si rappresenta che con sentenza che si deposita la CTR Sicilia ha accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia basato sulle medesime ragioni poste a fondamento del ricorso per cassazione. Pertanto, si chiede a codesta Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere. ».
Considerato che:
La sentenza prodotta dalla parte ricorrente allegata all’istanza depositata in data 15/03/2023 (con l’indicazione in epigrafe del numero del presente fascicolo) è stata emessa dalla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cioè da un organo diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata nel presente giudizio. La pronuncia di revocazione non riguarda, quindi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5681/2021.
È pertanto necessario chiedere chiarimenti alla parte ricorrente circa l’istanza di cessazione della materia del contendere e cioè se quest’ultima sia riferita al presente giudizio ( da cui l’esigenza del deposito dell ‘eventuale pronuncia riferita alla sentenza impugnata) ovvero se detta istanza debba ritenersi riferita ad altro fascicolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo.
Invita la ricorrente a chiarire se l’istanza di cessazione della materia del contendere riguardi il presente fascicolo, con le conseguenti integrazioni. Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 07/11/2024 e a seguito di