Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12043 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 8103/2022, proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4194/2021 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 22 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione all’intimazione di pagamento notificatagli il 18 maggio 2018, emessa in relazione alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA concernente un debito Irpef per l’anno d’imposta 2005, e n. NUMERO_CARTA concernente un debito Irap per l’anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzioni.
Al giudizio, promosso innanzi alla C.T.P. di Roma, fu riunito quello successivamente instaurato dal contribuente in opposizione al pignoramento presso terzi avviato dalla creditrice in relazione alle predette cartelle e ad una terza, recante numero NUMERO_CARTA e poi fatta oggetto di pagamento.
Il giudice adìto accolse il ricorso per la sola parte concernente la terza cartella, donde aveva tratto avvio il pignoramento.
La sentenza fu oggetto di appello principale dell’agente e di appello incidentale del contribuente.
I giudici regionali accolsero il primo e rigettarono il secondo, ritenendo valida, per raggiungimento dello scopo, la notifica degli atti di pignoramento e, per contro, infondate le eccezioni sollevate dal COGNOME in relazione all’intimazione e alle cartelle prodromiche.
L a sentenza d’appello è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
ADER -Agenzia delle entrate riscossione ha depositato controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo, deducendo «violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c .», il ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe omesso di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Assume, al riguardo, di aver effettuato, nel corso del giudizio d’appello, «alcune consultazioni presso il Concessionario» dalle quali era emersa «l’estinzione dell’azione esecutiva e l’inefficacia dell’atto di pignoramento oggetto del giudizio», dal che inferiva «l’avvenuto evidente annullamento d’ufficio dell’atto e il consegue nte venir meno dell’interesse all’impugnazione da parte dell’appellante (e, dunque, l’inutilità per l’Agenzia delle Entrate -Riscossione di ottenere una pronuncia che, in riforma della sentenza impugnata, rigettasse l’opposizione del contribuente all’atto di pignoramento, confermando la legittimità dello stesso. Statuizione inutile proprio in quanto l’atto di pignoramento era ormai inefficace ed insussistente per annullamento da parte dello stesso ufficio)».
La censura è corredata dall’allegazione delle controdeduzioni in appello, con le quali il ricorrente evidenzia di aver riscontrato l’insussistenza di procedure esecutive a suo carico, di averlo comunicato ad ADER e di aver tratto, dalle missive ricevute da quest’ultima, conferma dell’annullamento degli atti di pignoramento; circostanza, detta ultima, del resto confermata dal fatto che due cartelle su tre erano state da lui pagate medio tempore , mentre la terza, soggetta ad impugnazione, era stata annullata dalla C.T.R. del
Lazio con sentenza divenuta definitiva prima dell’udienza di trattazione in appello.
Il secondo mezzo, articolato in relazione agli artt. 112 e 360, num. 4, cod. proc. civ., denunzia omessa pronunzia in relazione all’eccezione di nullità -inesistenza dell’atto di intimazione , in quanto notificato in violazione delle norme previste in materia di notifica di atti digitali a mezzo della posta elettronica certificata.
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente agita identica questione in relazione alla sua richiesta di declaratoria della «illegittimità e ultroneità dell’intimazione di pagamento » in quanto contenente «somme prive di giustificazione», nonché interessi applicati «su somme già iscritte a ruolo a titolo di interessi e sanzioni».
Va preliminarmente scrutinata l’eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla tempestività del deposito del controricorso da parte dell’Ufficio.
L’eccezione non è fondata, poiché il controricorso risulta notificato il 21 aprile 2022 e, dunque, tempestivamente, poiché il contribuente aveva notificato il ricorso il giorno 15 marzo precedente.
Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, «nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza» (così, fra le altre, Cass. n. 19568/2017; Cass. n. 5188/2015).
In particolare, nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali che incidono sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata, idonei, per tale motivo, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia.
Quanto, poi, a detto interesse, questa Corte ha altresì affermato che esso deve sussistere nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione) e nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo momento, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato (cfr. ex multis Cass. n. 24579/2024; Cass. n. 9201/2021).
5.1. Ed invero, risulta dalle allegazioni e produzioni del ricorrente che: (a) la prima cartella prodromica all’intimazione opposta , relativa ad Irpef per l’anno d’imposta 2005, è stata pagata dopo la notifica dell’atto di pignoramento; (b) la seconda è stata annullata a seguito di giudicato favorevole sull’I rap al contribuente; (c) la terza, addotta solo con l’atto di pignoramento e non con l’intimazione precedente, è stata oggetto di sgravio, come si rileva dall’estratto di ruolo allegato alla memoria integrativa (doc. 1), in quanto di importo inferiore ad € 1.000,00.
Dev’essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere senza necessità di procedere all’esame del ricorso.
In ragione dei diversi motivi che hanno condotto alla caducazione delle cartelle, le spese del giudizio possono essere interamente compensate.
Non vi è luogo a provvedere sul cd. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità, e -stante la sua natura eccezionale, lato sensu sanzionatoria -è di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 1° aprile 2025.