Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7976 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Estinzione Relatore: COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27528 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso,
domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3638/03/2019, depositata in data 7 giugno 2019, notificata in data 11.7.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante NOME COGNOME e rigettato l’appello principale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 381/04/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione dei redditi presentata l’anno 2008, con la quale era stato recuperato un credito di imposta per incrementi occupazionali ex art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000, oltre interessi e sanzioni.
Resiste, con controricorso, la società contribuente.
In data 24 maggio 2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis del DPR n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella impugnata non essendo stata preceduta dalla
comunicazione del c.d. avviso bonario sebbene costituisse circostanza incontestata l’avvenuta comunicazione del detto avviso .
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso qual era l’avvenuta previa comunicazione del c.d. avviso bonario.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 avendo la CTR, con una omessa e/o apparente motivazione, ritenuto illegittima la cartella impugnata in quanto non preceduta dalla comuni cazione dell’avviso bonario, pronunciando su una realtà processuale diversa da quella effettiva.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 6, comma 5, della legge n. 212/2000 per avere la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento non essendo stata preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario sebbene il disconoscimento di credito d’imposta potesse avvenire all’esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, quale conseguenza non già di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stesso ma del rilievo della incongruenza dei dati esposti dalla società in dichiarazione.
5.In data 24 maggio 2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza 10404/8/2022 del 12.12.2022, passata in giudicato, aveva disposto la revocazione della sentenza n. 3638/3/2019 oggetto del presente giudizio.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto del complessivo esito della lite sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese concernenti il presente giudizio di legittimità.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n. 17974 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2025