Cessazione della materia del contendere: quando la pace fiscale estingue il processo
La cessazione della materia del contendere rappresenta un meccanismo fondamentale nel nostro ordinamento, capace di porre fine a un processo quando l’oggetto della disputa viene meno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in luce come l’adesione a una definizione agevolata, comunemente nota come ‘pace fiscale’, possa determinare proprio questa conseguenza, con importanti implicazioni sulle spese legali e sugli oneri processuali. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata pratica.
Il caso: dal contenzioso tributario all’estinzione in Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole a una società. Il contenzioso, giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, ha avuto un’evoluzione inaspettata. È stata la stessa Amministrazione Finanziaria a presentare un’istanza per dichiarare l’estinzione del giudizio.
La ragione di questa richiesta risiedeva in un fatto nuovo e decisivo: la società contribuente aveva presentato e regolarizzato una domanda di definizione agevolata della controversia, avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge.
L’effetto della definizione agevolata e la cessazione della materia del contendere
L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ha fatto venir meno l’interesse stesso a proseguire la lite. Se la controversia viene risolta tramite un accordo con il fisco, non c’è più nulla su cui il giudice debba pronunciarsi. La Corte di Cassazione, prendendo atto di questa situazione, non ha potuto fare altro che accogliere l’istanza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.
La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018, disciplina proprio questi casi, stabilendo che la definizione perfezionata dal contribuente estingue il giudizio.
La gestione delle spese processuali
Un aspetto cruciale in ogni chiusura di processo è la ripartizione delle spese legali. In questo specifico contesto, la legge è molto chiara. Il comma 13 dell’articolo 6 del citato decreto-legge prevede che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, si applica il principio della compensazione: ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza poter chiedere rimborsi all’altra.
L’inapplicabilità del ‘doppio contributo unificato’
Un’altra importante conseguenza pratica chiarita dall’ordinanza riguarda il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Si tratta di una sanzione prevista per chi promuove un’impugnazione che viene poi respinta integralmente. La Corte ha specificato che, poiché il processo si è estinto per una causa esterna alla dinamica processuale (l’adesione alla definizione agevolata) e non per una soccombenza della parte ricorrente, non sussistono i presupposti per applicare tale sanzione. La ricorrente, in questo caso l’Amministrazione Finanziaria, non è quindi tenuta a versare alcun importo aggiuntivo.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su una lineare applicazione della normativa speciale in materia di condono fiscale. La legge stessa (D.L. n. 119/2018) ha previsto un meccanismo completo per gestire la chiusura delle liti pendenti, includendo la regola sull’estinzione del processo e sulla compensazione delle spese. L’obiettivo del legislatore è incentivare la definizione delle controversie, alleggerendo il carico giudiziario. La decisione della Corte è coerente con questa finalità e si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come dimostrano le sentenze richiamate nell’ordinanza stessa. L’esclusione del doppio contributo unificato è una logica conseguenza del fatto che non vi è una parte vincitrice e una parte sconfitta nel merito della questione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di grande rilevanza pratica: la definizione agevolata è uno strumento efficace per chiudere definitivamente i contenziosi tributari. Per i contribuenti, rappresenta una via per ottenere certezza giuridica ed evitare i lunghi e costosi iter processuali. Per l’Amministrazione e per il sistema giudiziario, costituisce un modo per ridurre il numero di cause pendenti. La pronuncia della Cassazione offre inoltre chiarezza sulle conseguenze accessorie, confermando che in questi casi le spese vengono compensate e non si applicano sanzioni processuali come il doppio contributo unificato, fornendo così un quadro normativo completo e prevedibile per chi sceglie la via della pace fiscale.
Cosa succede a un processo tributario se una parte aderisce alla definizione agevolata?
In base alla normativa applicata dalla Corte, il processo viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l’accordo tra il contribuente e il fisco risolve la controversia alla radice.
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali, senza avere diritto a un rimborso dalla controparte.
La parte che ha promosso il ricorso deve pagare il ‘doppio contributo unificato’ se il processo si estingue per definizione agevolata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, in quanto non vi è una parte soccombente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33325 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: cessazione
materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28816/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Umbria n. 446/03/16 depositata in data 05/10/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-è in atti istanza di cessazione della materia del contendere con la quale l’RAGIONE_SOCIALE, alla luce della regolarità della domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, chiede l’estinzione del giudizio e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese;
-pertanto, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo va dichiarato estinto, mentre le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate;
-stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass. Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass. Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.