Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30790/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZONOME COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1252/2019 depositata il 05/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha rigettato l’appello della contribuente confermando la pronunzia di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione della predetta avverso la cartella di pagamento emessa dal Consorzio di Bonifica Conca di Sora relativa a contributi consortili per l’anno 2016.
Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che, come comprovato dalla documentazione versata in atti, in relazione all’ avviso di pagamento n. 1420136106 oggetto di causa, la società ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazionequater provvedendo ad effettuare nei termini di legge il pagamento complessivo della somma dovuta.
In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30
settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione