Cessazione materia del contendere: come la definizione agevolata chiude il processo tributario
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come gli strumenti di definizione agevolata delle liti tributarie possano portare a una rapida conclusione dei processi, anche in sede di legittimità. Il caso analizzato si conclude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, un esito processuale che si verifica quando l’interesse delle parti a una pronuncia di merito viene meno. Vediamo nel dettaglio come si è giunti a questa decisione e quali sono le sue implicazioni.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario tra l’Agenzia delle Entrate e una società di trasporti. L’Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ritenuta favorevole alla società contribuente. Il giudizio era quindi pendente dinanzi alla Suprema Corte per la decisione finale sulla legittimità della pretesa fiscale.
L’impatto della definizione agevolata sulla cessazione materia del contendere
Durante la pendenza del ricorso, la società contribuente ha colto l’opportunità offerta dalla normativa sulla “pace fiscale”, presentando domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Questa procedura consente ai contribuenti di chiudere le liti pendenti con il Fisco attraverso il pagamento di un importo forfettario, estinguendo così la pretesa tributaria.
Una volta perfezionata la definizione con il relativo pagamento, è venuto meno l’oggetto stesso del contendere. Di conseguenza, la stessa Agenzia delle Entrate ha depositato un’istanza formale presso la Corte di Cassazione, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio proprio per cessazione della materia del contendere.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha accolto l’istanza dell’Agenzia delle Entrate. Preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla società e del conseguente venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo. 
Due sono le conseguenze pratiche immediate di questa decisione:
1.  Spese processuali: Le spese legali sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza alcuna condanna al rimborso a carico della controparte.
2.  Contributo unificato: La Corte ha specificato che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). Tale obbligo scatta, infatti, solo in caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, non quando il processo si estingue per ragioni procedurali come la cessazione della materia del contendere.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale e si fonda sul principio dell’interesse ad agire. Una volta che la controversia è stata risolta tramite la definizione agevolata, nessuna delle due parti ha più interesse a ottenere una sentenza che decida nel merito chi avesse ragione. Il giudizio, pertanto, perde la sua funzione e deve essere dichiarato estinto. La Corte non entra nel merito della questione tributaria originaria, ma si limita a prendere atto che la lite non esiste più. La normativa sulla definizione agevolata è concepita proprio per deflazionare il contenzioso, e la dichiarazione di estinzione del giudizio ne è la naturale conseguenza processuale.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per porre fine alle liti tributarie pendenti. Per i contribuenti, rappresenta una via per chiudere definitivamente una controversia in modo rapido e con un esborso economico predeterminato. Per l’Amministrazione finanziaria e per il sistema giudiziario, costituisce un modo per ridurre il carico di lavoro e le lungaggini processuali. La decisione chiarisce inoltre in modo inequivocabile il regime delle spese processuali, che vengono compensate, e l’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in questi specifici casi, fornendo certezza giuridica alle parti coinvolte.
 
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite?
Il processo si estingue per cessazione della materia del contendere. La Corte prende atto che la controversia è stata risolta e dichiara la fine del giudizio, senza emettere una decisione sul merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che ogni parte (Agenzia delle Entrate e contribuente) paga i propri costi legali, senza che vi sia una condanna al rimborso a carico della parte soccombente.
L’Agenzia delle Entrate deve pagare il doppio del contributo unificato se il suo ricorso viene dichiarato estinto in questo modo?
No. L’ordinanza chiarisce che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale obbligo è previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non per l’estinzione del processo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5260  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26822/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, dom.ta ex lege in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso  la  sentenza  n.  725/25/2016  della  CTR  della  Toscana, depositata in data 20/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO CHE:
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 18/7/2019 ‘istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere’ , premettendo che la competente Direzione Provinciale ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; non si rientra nei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l ‘estinzione per cessata materia del contendere; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto; 
P.Q.M.
Letto l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992,
La  Corte  dichiara  l ‘estinzione  per cessazione  della  materia  del contendere.
Spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
A i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 21/12/2023