Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9784 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6414/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME , nata a Roma, il 03.12.1943 (C.F. CCC CODICE_FISCALE, difesa e rappresentata -sia disgiuntamente che congiuntamente tra loro -dagli Avvocati NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F. CODICE_FISCALE -PEC EMAIL) e NOME COGNOME del Foro di Roma (Codice Fiscale CODICE_FISCALE -PEC EMAIL), ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio del primo in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TARQUINIA , in persona del Sindaco protempore
– intimato – avverso la sentenza n. 3719/2022 della Corte Tributaria Regionale per il Lazio, Sezione IX, pubblicata il 6.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 25 marzo 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale il Comune ha preteso l’I.M.U. per l’anno 2013 disconoscendo il diritto alla invocata esenzione per l’abitazione principale, sul rilievo che, mentre la ricorrente aveva la residenza anagrafica e la dimora abituale nel Comune di Tarquinia, il di lei nucleo familiare (costituito dal coniuge, non legalmente separato e dal figlio) risiedeva invece nel Comune di Roma.
Con sentenza n. 348/2019 la CTP di Viterbo rigettava il ricorso.
La contribuente ha proposto appello e la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame, osservando che, ai fini IMU, affinchè un immobile possa definirsi abitazione principale occorre che lo stesso costituisca dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, nonché residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.
Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.
Il Comune di Tarquinia è rimasto intimato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l’IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge, residente a Roma, non ne ha usufruito. Parte ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza del giudice regionale per non aver tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, operata dalla sentenza n. 209 del 2022.
Con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. parte ricorrente ha dato atto che ‘ con comunicazione del 16.06.2026 trasmessa a mezzo
PEC allo scrivente difensore – che si allegano – detto Comune di Tarquinia abbia dichiarato l’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’Avviso di Accertamento n. 168 del 27.08.2018 e relativo all’Imposta IMU relativa all’anno 2013′. Alla predetta memoria è stato allegato il provvedimento di annullamento dell’avviso di accertamento per cui è causa, comunicato in data 16.6.2023 (indicato, per mero errore materiale, come comunicato in data 16.6.2026).
Ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Va, a tal riguardo, evidenziato che la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017: conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6068 del 24/02/2022). In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 33157 del 29/11/2023). Rileva poi come, nella specie, l’autoannullamento sia stato disposto a seguito e per effetto della sentenza C.Cost. n. 209/22 sul regime Imu tra coniugi, equivalente a jus superveniens .
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024). Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 25 marzo 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME