Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
Avv. Acc. IVAIRPEF – IRAP 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18681/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. EMAIL
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA n. 131/2022, depositata in data 10 gennaio 2022.
Nonché
sul ricorso incidentale iscritto al n. 18681/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, ammesso al gratuito patrocinio. EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il diniego di definizione agevolata con nota prot. n. 24145 del 1° febbraio 2023.
dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale rettificava la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2004, presentata dal signor COGNOME NOME, accertando per l’attività di impresa di “RAGIONE_SOCIALE” maggiori ricavi per complessivi € 46.564,62 (di cui € 24.659,85 per versamenti non giustificati ed € 21.904,77 per prelevamenti non giustificati) ed il reddito di impresa di € 46.564,62 in luogo del reddito dichiarato in € 1.638,00; ai fini IRAP il valore della produzione netta di € 47.998,00; ai fini IVA il maggior volume di affari di € 32.847,85 pari ai versamenti non giustificati. Inoltre, sempre ai fini IVA, l’Ufficio considerava i prelevamenti non giustificati acquisti in evasione di imposta, non regolarizzati in violazione dell’art, 6 comma 8, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
Avverso il suddetto avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 185/02/2016, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, proponendo altresì appello incidentale.
Nelle more del giudizio di secondo grado, interveniva il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, il quale, all’art. 6, consentiva la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti, alla quale aderiva il contribuente presentando, in data 27/05/2019, domanda di definizione della lite.
L’Ufficio emetteva provvedimento di diniego alla definizione agevolata, impugnato successivamente dal contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia.
Con sentenza n. 131/05/2022, depositata in data 10 gennaio 2022, la C.t.r. adita si pronunciava sul giudizio principale avverso l’avviso di accertamento, accogliendo parzialmente l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 23 febbraio 2024, con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunicava di aver annullato in autotutela il provvedimento di diniego di condono affermando la validità ed efficacia della definizione della lite richiesta.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 29 e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha concesso la riunione del giudizio avente
ad oggetto la lite avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui è stata chiesta la definizione, con il giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di definizione della controversia tributaria, ancorché la risoluzione di quest’ultimo risultasse certamente pregiudiziale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio addotto dalla parte ed emergente dagli atti di causa che, se correttamente valutato dal giudice di merito, avrebbe condotto ad altra diversa statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare la circostanza dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie, che, valutata dal Giudice di merito, avrebbe condotto ad altra diversa statuizione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Mancata esclusione dei prelievi dai redditi assoggettati a tassazione» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 anche ai prelevamenti effettuati dagli agenti di commercio (come il sig. COGNOMECOGNOME che questa Corte non ha mancato, in atre occasioni, di assimilare ai lavoratori autonomi, siccome attività caratterizzata dalla fisiologica promiscuità RAGIONE_SOCIALE spese professionali e personali.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia in ordine all’eccezione di parziale esclusione dei prelievi dai redditi da assoggettare a tassazione in quanto riferibili a spese extraprofessionali. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella
sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di parziale esclusione dei prelievi dai redditi da assoggettare a tassazione in quanto riferibili a spese extraprofessionali, proposta dal contribuente nelle proprie controdeduzioni con appello incidentale.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia in ordine all’eccezione di mancata applicazione del cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, comma 5, D.Lgs. n. 471/97. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancata applicazione del cumulo giuridico, proposta dal contribuente nelle proprie controdeduzioni con appello incidentale.
Va premesso che, con memoria depositata in data 3 febbraio 2025, il contribuente affermava che, in data 23 febbraio 2024, con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE comunicava di aver annullato in autotutela il provvedimento di diniego di condono affermando la validità ed efficacia della definizione della lite richiesta.
All’uopo, viene allegata il provvedimento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa (ossia n. NUMERO_DOCUMENTO/2009, relativo all’anno di imposta 2004), comunicava l’esercizio del potere di autotutela annullando il diniego di condono ART.5130/2022 TYS000033/2023 relativo all’anno di imposta 2005.
In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
In considerazione dell’essere intervenuto provvedimento di autotutela, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 7 marzo 2025.