Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14311/2018 R.G., proposto
DA
‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Londra (Regno Unito), in persona del director pro tempore , in proprio ed in qualità di unica socia della cessata ‘ RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in Palaia (PI), cancellata dal registro delle imprese presso la CCIAA della Provincia di Pisa sin dal 29 ottobre 2012, e ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Londra (Regno Unito), in persona dei directors pro tempore , entrambe rappresentate e difese dal Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, entrambi con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliate (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO ART. 20 T.U.R.
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (inidirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 7 febbraio 2018, n. 225/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in proprio ed in qualità di unica socia della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, cancellata sin dal 29 ottobre 2012, e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ hanno proposto ricorso congiunto sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 7 febbraio 2018, n. 225/01/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale -di cui € 532.721,00 per la prima, € 51.555,00 per la seconda ed € 25.629,00 per la terza, con i relativi accessori -da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito della riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dei conferimenti di azienda e di immobili dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nel capitale della ‘ Apartment 15 Limited ‘, con rogiti notarili del 30 dicembre 2011 e del 4 aprile 2012, della cessione dell’intera quota di compartecipazione al capitale della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (che ne diveniva socia unica), con rogito notarile del 4 aprile 2012, e dell’assegnazione alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ in sede di liquidazione
del patrimonio della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ dell’intera quota di compartecipazione al capitale della ‘ Apartment 15 Limited ‘, con rogito notarile del 28 settembre 2012, in termini di ‘ cessione indiretta di azienda ‘ , ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate n ei confronti delle medesime avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 16 settembre 2016 n. 979/04/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari delle contribuenti – sul presupposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero applicarsi in relazione al risultato finale dell ‘ operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti.
L ‘Agenzia delle Entr ate ha resistito con controricorso.
RITENUTO CHE:
Preliminarmente, si rileva che, con provvedimento di sgravio totale convalidato l’11 giugno 2024, l’ Agenzia delle Entrate ha disposto l’ « annullamento totale dell’avviso di liquidazione per intervenuta modifica normativa dell’art. 20 TUR » , ossia l’atto impositivo dalla cui impugnazione il presente giudizio è originato, e, conseguentemente, ha sgravato la discendente iscrizione a ruolo n. 266/2018, per l’importo di € 937.821,78, che era stata formata in forza della sentenza impugnata e notificata con la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per la complessiva somma -comprensiva di aggio di riscossione -di € 965.956,44.
Su tali premesse, con istanza depositata il 29 aprile 2025, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ hanno chiesto di « dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessazione
della materia del contendere, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite ».
Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass., Sez. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657).
Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n.
33587; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33157; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib., 14 marzo 2025, n. 6851).
Nella specie, considerando il consolidamento in corso di causa d ell’ indirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa e la motivazione dell’annullamento in autotutela con riguardo alla sopravvenuta novellazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ” ordinaria ” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez.
3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31630; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2025, n. 13505).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio