Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2698  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 29/01/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3016/2022 R.G. proposto da NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del prof. avvocato NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  presso  i  cui  uffici,  in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 56/2021, depositata il 17 giugno 2021, della Commissione tributaria di II grado di Bolzano;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con  sentenza  n.  56/2021,  depositata  il  17  giugno  2021,  la Commissione  tributaria  di  II  grado  di  Bolzano ha  rigettato  l’appello proposto da COGNOME NOME, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 02120180003774077000) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro determinata dall’Ufficio in pregressi avvisi di liquidazione ed in relazione alla vendita di un terreno edificabile;
 il  giudice  del  gravame,  nel  confermare  la ratio  decidendi della pronuncia  impugnata,  ha  ritenuto  che  gli  spiegati  motivi  di  appello corrispondevano a motivi di ricorso inammissibili in quanto involgevano i presupposti avvisi di liquidazione – che, ritualmente notificati, erano divenuti definitivi per difetto di impugnazione -e non anche vizi propri della impugnata cartella di pagamento;
 –  COGNOME  NOME  ricorre  per  la  cassazione  della  sentenza  sulla base di tre motivi;
-l’ RAGIONE_SOCIALE, con controricorso, insta per la dichiarazione  di  cessazione  della  materia  del  contendere  siccome  le iscrizioni  a  ruolo  oggetto  di  sgravio  in  esito  all’annullamento,  in autotutela, dei presupposti avvisi di liquidazione.
Considerato che:
1. -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 36, sull’assunto che il giudice del gravame rilevando l’inammissibilità dei motivi di ricorso articolati nei confronti dei presupposti avvisi di liquidazione, divenuti definitivi, piuttosto che contro l’atto impugnato (cartella di pagamento) -non aveva (così) disapplicato le disposizioni normative interne che precludevano il rilievo della illegittimità unionale
di detti atti impositivi che, per l’appunto, si ponevano in contrasto con la disciplina eurounitaria dell’Iva (direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, artt. 2, par. 1, e 135, par. 1), qual recepita dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c); difatti veniva in considerazione, nella fattispecie, una cessione di terreno edificabile che – come riconosciuto (anche) da documenti di prassi della stessa amministrazione, e rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, -avrebbe dovuto considerarsi sottoposta ad iva, così come in concreto avvenuto, seppur operata da imprenditore agricolo, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ( d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40);
-il  secondo  motivo,  anch’esso  formulato  ai  sensi  dell’art.  360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112 cod. proc. civ.;
si assume, in sintesi, che la pronuncia del giudice del gravame aveva definito il giudizio senza esaminare la questione posta da essa esponente con riferimento alla richiesta disapplicazione di disposizioni interne  ostative  al  rilievo  della  illegittimità  unionale  della  pretesa impositiva, questione sulla quale il giudice del gravame avrebbe dovuto rendere specifica motivazione;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c), al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, ed alla direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, artt. 2, 135 e 401, riproponendo, in sintesi, quanto già dedotto col primo motivo di ricorso in ordine alla riconducibilità al regime dell’iva della cessione di terreno edificabile sottoposta a tassazione di registro;
-la sentenza impugnata va senz’altro cassata senza rinvio;
-come  anticipato, l’RAGIONE_SOCIALE ha  dato  conto  del provvedimento di sgravio della cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro liquidata in presupposti avvisi di  liquidazione,  così  concludendo  per  la  dichiarazione  di  cessazione della materia del contendere;
-come già rilevato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, «va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.» (v. Cass., 23 settembre 2011, n. 19533 cui adde Cass., 24 febbraio 2022, n. 6068; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; in tema di definizione negoziale della res controversa v., altresì, Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n. 19160);
l’obiettiva controvertibilità della questione di fondo posta coi motivi di ricorso -avuto riguardo, in specie, alla rilevata definitività degli atti impositivi presupposti che, seppur ritualmente notificati, non avevano formato oggetto di impugnazione giudiziale (v. Cass. Sez. U., 16 giugno 2014, n. 13676) -giustifica la compensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio ;
non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara  cessata,  tra  le  parti,  la  materia  del  contendere  e cassa  senza  rinvio  l’impugnata  sentenza;  compensa,  tra  le  parti,  le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.