Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10602 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10576/2021 R.G. proposto da NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 487/2020 depositata il 2 ottobre 2020
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
Con quattro autonomi ricorsi proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia NOME COGNOME COGNOME impugnava due estratti di ruolo, recanti i nn. 0250576 e 0802617, e altrettante intimazioni di pagamento, distinte dai nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, a lui notificati da Equitalia Nord s.p.aRAGIONE_SOCIALE per conto della Direzione Provinciale di Venezia dell’Agenzia delle Entrate.
A sostegno delle spiegate opposizioni assumeva di non aver mai ricevuto notificazione degli atti presupposti, costituiti da tre cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo.
La Commissione adìta, riuniti i procedimenti e pronunciando nel contraddittorio dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione, dichiarava inammissibili i ricorsi diretti contro gli estratti di ruolo e respingeva, nel resto, le domande del contribuente.
Questi interponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale, con sentenza n. 487/2020 del 2 ottobre 2020, preso atto dell’accoglimento della querela di falso nelle more esperita dal Ca’ COGNOME dinanzi al Tribunale di Venezia avverso le relazioni di notifica degli atti esattivi, nonchè dei provvedimenti di sgravio conseguentemente emessi dall’Ufficio, annullava l’estratto di ruolo n. 0250576, le intimazioni di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA e le relative cartelle presupposte, impugnati nei procedimenti iscritti a ruolo in primo grado ai nn. 823/2015, 824/2015 e 826/2015 R.G.R., mentre respingeva il gravame inerente all’estratto di ruolo n. 0802617, oggetto del giudizio contrassegnato in prime cure dal n. 825/2015 R.G.R..
Contro tale sentenza, per la sola parte a lui sfavorevole, il Ca’ COGNOME ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo così rubricato: .
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La litisconsorte Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. il Ca’ COGNOME ha depositato documentazione mirante a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Entro il successivo termine di cui all’art. 380 -bis .1, comma 1, terzo periodo, dello stesso codice, il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto osservato che l’oggetto del presente giudizio di legittimità, come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale operata nella superiore narrativa, deve intendersi limitato al solo estratto di ruolo n. 0802617, fondato sull’avviso di accertamento esecutivo n. T6301BP00912/2014, avendo la CTR veneta annullato, con statuizione non censurata in questa sede e pertanto coperta dal giudicato interno, tutti gli altri atti originariamente impugnati dal contribuente.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, sulla scorta della documentazione depositata dal ricorrente NOME COGNOME COGNOME entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, giova sùbito precisare che qualora, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasi causa l’interesse all’impugnazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto
rientranti fra quelli relativi a ll’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 272/2023; nello stesso senso Cass. n. 5408/2024).
Orbene, dalla documentazione dianzi richiamata emerge che, nelle more dell’odierno giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento totale in via di autotutela del menzionato avviso di accertamento esecutivo n. T6301BP00912/2014 e al conseguente sgravio del ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, ad esso inerente.
Di tale circostanza la medesima Agenzia aveva dato atto nella comparsa di risposta depositata nel giudizio civile per querela di falso pendente «inter partes» davanti al Tribunale di Venezia, ove leggesi (pag. 3): .
Per quanto precede, risultando venuto meno l’interesse ad impugnare in capo al ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, avuto riguardo al comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale, ancor prima della definizione del processo civile di cui si è detto, ha provveduto allo sgravio del ruolo rimasto « sub iudice» , impugnato di falso dal Ca’ COGNOME solo successivamente all’altro già sgravato (sull’argomento vedasi Cass. n. 33157/2023).
7.1 Nulla va disposto in ordine alle dette spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazion e di
cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione