Cessazione materia del contendere: quando un accordo estingue il processo tributario
Nel complesso mondo del diritto tributario, non tutte le controversie giungono a una sentenza di merito. A volte, eventi esterni al processo risolvono la questione alla radice, rendendo superflua la decisione del giudice. Questo è esattamente ciò che accade con la cessazione materia del contendere, un istituto giuridico che porta all’estinzione del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come una transazione tra Fisco e contribuente possa chiudere definitivamente una lite pendente, anche in ultimo grado.
I fatti del caso: dall’aggio di riscossione al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento notificata da un agente della riscossione a una società immobiliare. Il contenzioso non riguardava il tributo in sé, ma la misura dell’aggio, ovvero il compenso dovuto all’agente per l’attività di recupero del credito. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente annullato la cartella, ritenendo che l’aggio fosse stato calcolato secondo una normativa superata e non secondo una più recente e favorevole al contribuente.
L’agente della riscossione, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo la correttezza del proprio operato basato sulla legge in vigore al momento della maturazione dell’imposta. Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, le parti hanno depositato memorie che segnalavano una svolta decisiva.
La svolta: la transazione e la conseguente cessazione materia del contendere
L’elemento chiave che ha cambiato le sorti del processo è stata una transazione intervenuta tra la società contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Questo accordo ha risolto il contenzioso fiscale alla base della cartella di pagamento, portando a un integrale sgravio degli avvisi di accertamento. Di conseguenza, venendo meno il debito principale, è venuto meno anche il credito accessorio per l’aggio di riscossione.
Di fronte a questa nuova realtà, entrambe le parti in causa – l’agente della riscossione e la società contribuente – hanno concordemente chiesto alla Corte di Cassazione di dichiarare l’estinzione del giudizio. La ragione era evidente: non esisteva più alcun interesse a proseguire la causa, dato che l’oggetto della contesa (l’aggio) era stato completamente azzerato.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, presa visione delle concordi indicazioni delle parti, ha accolto la richiesta. I giudici hanno preliminarmente dato atto dell’avvenuta transazione e del conseguente integrale sgravio del debito, come attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Questo evento ha di fatto eliminato la materia del contendere.
La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, quando viene meno l’interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale perché la questione è stata risolta altrimenti, il processo non può più proseguire. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha optato per la compensazione, una soluzione comune in questi casi, che prevede che ogni parte si faccia carico dei propri costi.
Conclusioni: l’impatto della cessazione materia del contendere
Questa ordinanza evidenzia l’importanza degli strumenti deflattivi del contenzioso, come la transazione fiscale. Un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria non solo risolve la lite sul tributo, ma può avere effetti a catena, estinguendo anche i giudizi accessori, come quello sull’aggio di riscossione. Per le parti, ciò significa un risparmio di tempo e risorse. Per il sistema giudiziario, rappresenta una via d’uscita efficiente da controversie che hanno perso la loro ragion d’essere, permettendo di concentrare le energie su casi ancora aperti. La cessazione materia del contendere si conferma quindi un meccanismo fondamentale per l’economia processuale.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti trovano un accordo?
Se l’accordo risolve completamente la controversia, come in questo caso attraverso una transazione tra contribuente e Fisco che annulla il debito, le parti possono chiedere alla Corte di dichiarare il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Che cos’è la cessazione della materia del contendere?
È la situazione in cui, durante un processo, scompare l’interesse delle parti a ottenere una decisione dal giudice perché la lite è stata risolta in altro modo. Questo porta all’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali se un giudizio si estingue in questo modo?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha deciso per la “compensazione delle spese”. Ciò significa che ogni parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19586/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 455/2016 depositata il 26/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato parzialmente la cartella notificata a RAGIONE_SOCIALE quanto alla misura dell’aggio dovuto all’agente della riscossione che aveva determinato secondo quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione dell’imposta, ritenendo non applicabile in via retroattiva la norma come modificata con il d.l. n. 185 del 2008.
La società resisteva con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere attesa l’intervenuta transazione della pretesa; RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla richiesta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto, preliminarmente, che -come risulta dalle concordi indicazioni RAGIONE_SOCIALE parti contenute nelle rispettive memorie nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’ RAGIONE_SOCIALE e la contribuente RAGIONE_SOCIALE, con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento in giudizio -come pure attestato dall’RAGIONE_SOCIALE da cui l’integrale azzeramento anche del credito per aggi.
Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024.