Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33549 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8792/2015 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso (pec: EMAIL;
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 5736/39/2014, depositata il 25.09.2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Frosinone rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA,
Oggetto:
Tributi
anno 2007, con il quale erano stati recuperati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base dell’applicazione dello studio di settore TARGA_VEICOLO (studi medici specialistici e poliambulatori);
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che, a seguito del contraddittorio instaurato con il contribuente, questi non aveva fornito elementi sufficienti a giustificare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati con l’applicazione dello studio di settore;
COGNOME NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente;
con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le ragioni giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, affermando erroneamente che non erano stati offerti elementi utili a superare la presunzione sottesa all’applicazione degli studi di settore; – ciò posto, con richiesta depositata in data 16.03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere,
essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, ha allegato le quietanze di pagamento degli importi dovuti e la comunicazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate;
con ordinanza interlocutoria n. 24262 del 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire informazioni sulla regolarità della domanda di adesione agevolata e sulla sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda;
con istanza depositata in data 29.12.2023, l’A vvocatura generale dello Stato ha chiesto , nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.l. n. 546 del 1992;
-sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell’art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024.