Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27233/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Catanzaro, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1274/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 12.4.2017, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 21.05.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. La società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di compravendita di beni immobili propri, impugnava separatamente davanti alla C.T.P.
IRES IVA IRAPaccertamento analitico induttivoriparto onere RAGIONE_SOCIALEa prova. cessata materia del contendere – estinzione.
di Rimini due avvisi di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE di Rimini, a seguito di verifica fiscale di cui al processo verbale di constatazione del 22.9.2009, notificato in pari data, accertava maggiori ricavi non contabilizzati, con recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni.
2.La C.T.P. di Rimini, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, osservando, in sintesi, che l’art. 35, comma 35 bis del D.L. 223/06 era stato abrogato dalla legge comunitaria 2009; che l’ufficio non aveva fornito alcuna prova RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie degli acquirenti, le cui eventuali condotte scorrette non potevano essere imputate alla società; che la valenza indiziaria dei listini RAGIONE_SOCIALEa FIAP era insignificante. Infine, l’osservazione secondo cui alcune cessioni erano state operate a prezzi diversi pur avendo ad oggetto immobili di metratura similare, non era pertinente ed in ogni caso avrebbe richiesto una compiuta analisi sul posto RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli appartamenti. La prova RAGIONE_SOCIALE‘evasione fiscale era pertanto totalmente mancante. L’Ufficio aveva violato l’art. 62 sexies del decreto legge n. 331/1993, non avendo effettuato un’analisi precisa RAGIONE_SOCIALE caratteristiche degli immobili, né aveva reperito elementi documentali a supporto di una contestazione di evasione fiscale. Il tutto in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione. 3. La RAGIONE_SOCIALE, adita dall’RAGIONE_SOCIALE,
respingeva l’appello.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
5.La società RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Veniva fissata l’udienza camerale del 21.5.2025 , in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale le parti depositavano memorie.
Ritenuto che:
Deve darsi atto che in data 13.3.2025 e 19.3.2025 le parti hanno depositato separate istanze di declaratoria di sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
2.La parte controricorrente ha allegato e documentato di aver stipulato accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, omologato dal tribunale di Mantova in data 28.02.2019 e che l’accordo ha riguardato anche i crediti contestati dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE, che ha partecipato e siglato l’accordo medesimo. Ha depositato a corredo RAGIONE_SOCIALE‘istanza: 1) transazione fiscale; 2) provvedimento di accoglimento; 3) decreto di omologa; 4) assenso COGNOME RAGIONE_SOCIALE; 5) Accoglimento ADE; 6) rettifica precisazione debito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato analoga istanza, dando atto RAGIONE_SOCIALE‘integrale e tempestivo pagamento del dovuto.
Può pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Le spese vengono integralmente compensate.
Non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2025.