Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27233/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Catanzaro, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1274/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata in data 12.4.2017, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 21.05.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di compravendita di beni immobili propri, impugnava separatamente davanti alla C.T.P.
IRES IVA IRAPaccertamento analitico induttivoriparto onere della prova. cessata materia del contendere – estinzione.
di Rimini due avvisi di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate di Rimini, a seguito di verifica fiscale di cui al processo verbale di constatazione del 22.9.2009, notificato in pari data, accertava maggiori ricavi non contabilizzati, con recupero delle maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni.
2.La C.T.P. di Rimini, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, osservando, in sintesi, che l’art. 35, comma 35 bis del D.L. 223/06 era stato abrogato dalla legge comunitaria 2009; che l’ufficio non aveva fornito alcuna prova delle movimentazioni bancarie degli acquirenti, le cui eventuali condotte scorrette non potevano essere imputate alla società; che la valenza indiziaria dei listini della FIAP era insignificante. Infine, l’osservazione secondo cui alcune cessioni erano state operate a prezzi diversi pur avendo ad oggetto immobili di metratura similare, non era pertinente ed in ogni caso avrebbe richiesto una compiuta analisi sul posto delle caratteristiche degli appartamenti. La prova dell’evasione fiscale era pertanto totalmente mancante. L’Ufficio aveva violato l’art. 62 sexies del decreto legge n. 331/1993, non avendo effettuato un’analisi precisa delle caratteristiche degli immobili, né aveva reperito elementi documentali a supporto di una contestazione di evasione fiscale. Il tutto in violazione dell’art. 97 della Costituzione. 3. La C.T.R. dell’Emilia Romagna, adita dall’Agenzia delle Entrate,
respingeva l’appello.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
5.La società RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Veniva fissata l’udienza camerale del 21.5.2025 , in prossimità della quale le parti depositavano memorie.
Ritenuto che:
Deve darsi atto che in data 13.3.2025 e 19.3.2025 le parti hanno depositato separate istanze di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
2.La parte controricorrente ha allegato e documentato di aver stipulato accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, omologato dal tribunale di Mantova in data 28.02.2019 e che l’accordo ha riguardato anche i crediti contestati dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, che ha partecipato e siglato l’accordo medesimo. Ha depositato a corredo dell’istanza: 1) transazione fiscale; 2) provvedimento di accoglimento; 3) decreto di omologa; 4) assenso ADRICOS RAGIONE_SOCIALE; 5) Accoglimento ADE; 6) rettifica precisazione debito.
L’agenzia delle Entrate ha depositato analoga istanza, dando atto dell’integrale e tempestivo pagamento del dovuto.
Può pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese vengono integralmente compensate.
Non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2025.