Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
AVV_NOTAIO Acc. IRPEF
2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14249/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo alle imposte dirette e IVA, per il periodo di imposta 2011. In
particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso a conclusione di una indagine avente ad oggetto il controllo del possesso e detenzione, da parte di soggetti italiani residenti in Italia, di imbarcazioni da diporto battenti bandiera estera, finalizzato a verificare l’esatto adempimento e la corretta osservanza della normativa in materia di monitoraggio fiscale, con riguardo alla compilazione del quadro RW prevista dall’art. 4, primo comma, d.l. 28 giugno 1990, n. 167.
La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo e la C.t.p. di Roma, con sentenza n. 12669/2019, rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 5638/2021, depositata in data 7 dicembre 2021, rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo e secondo comma, d.l. 167/1990 vigente fino al 3 settembre 2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., senza esaminare i documenti allegati né approfondire la questione, ha confuso l’attività di natura finanziaria e l’attività patrimoniale.
Preliminarmente va rilevato che, in data 28 febbraio 2025, la contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per aver aderito, con riferimento all’atto impositivo de quo, alla ‘rottamazione della cartella di pagamento’; ancora in
data 14 aprile 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’ambito del giudizio n. 12635/2021, ha depositato memoria con la quale ha affermato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato che la procedura era stata regolarmente espletata.
In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025