Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2555/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del presidente del C.di A. e legale rappresentante AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale su foglio separato
-controricorrente – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5410/2020 depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole il 2 novembre 2016, concernente l’annualità di imposta Tosap 2011, relativamente all’area adibita a parcheggio pubblico, a tariffa oraria, invocando l’applicazione dell’art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 trattandosi, a suo dire, di occupazioni effettuate su aree pubbliche da parte del RAGIONE_SOCIALE di Palermo, per conto del quale la società gestisce il parcheggio, la quale utilizza e gestisce il servizio allo stesso modo dell’ente comunale.
La C.T.P di Palermo respingeva il ricorso, sul presupposto che l’imposta è dovuta per l’occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico, risultando del tutto irrilevante il titolo in base al quale è avvenuta l’occupazione.
Interposto gravame, il Collegio d’appello escludeva la tassazione dell’area, sul rilievo che la società appellante non è proprietaria né occupa o detiene le aree per le quali è stato emesso l’avviso di accertamento, bensì solo gestore del servizi di sosta e parcheggio a pagamento e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti; che, peraltro, l’istituzione delle zone blu è compreso nel piano adottato dal comune per finalità pubbliche, con la conseguente applicazione del disposto dell’art. 49 cit.
Il RAGIONE_SOCIALE di Palermo affida il ricorso cassazione della sentenza indicata in epigrafe a due motivi. Replica con controricorso RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.La prima censura denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; per non avere i giudici territoriali considerato che l’esenzione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista in favore dello Stato e degli altri enti pubblici postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, e non al soggetto che agisca in qualità di concessionario, restando irrilevante che l’opera sia di
proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici equiparati dalla norma in questione (v. Cass. n. 19693 del 2018; Cass. n. 11886 del 2017). Si assume che l’esenzione prevista in favore del RAGIONE_SOCIALE dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, in ragione del carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria, non può trovare applicazione al di là degli stretti confini stabiliti dalla disposizione nella identificazione dei soggetti destinatari.
2.Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs 15 novembre 1993, n. 504, per avere il decidente erroneamente intrepretato la convenzione stipulata tra l’amministrazione e la società che gestisce il parcheggio, atteso che con essa il RAGIONE_SOCIALE ha concesso in assegnazione gratuita temporanea le aree comunali per l’espletamento del servizio di sosta a pagamento e che gli introiti non sono trasferiti dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che la società non può essere considerata semplice diramazione dell’ente locale e l’esenzione non può trovare applicazione in favore di società partecipata dal comune.
3. Con istanza del 21 febbraio 2024, la società RAGIONE_SOCIALE premesso che: negli anni si era formato un complesso contenzioso con l’ente comunale a causa dell’emissione di numerosi atti impositivi aventi ad oggetto l’applicazione della TOSAP all’utilizzo di aree di proprietà comunale da parte di quest’ultima nell’esercizio, per conto dell’ente, delle attività di controllo della sosta tariffata e di car & bike sharing, nonché per i sovrappassi sulla rete tramviaria e del tributo sui rifiuti (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo di TARSU, TARES e TARI) per le aree utilizzate nell’esercizio di tali attività;
con il RAGIONE_SOCIALE di Palermo nelle date del 26 e del 27 giugno 2023, aveva sottoscritto un accordo nell’ambito del quale si erano dati reciprocamente dati atto dell’insussistenza del presupposto di fatto per l’applicabilità della TOSAP e della debenza del tributo sui rifiuti;
che, in esecuzione del citato accordo, l’amministrazione comunale aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, tra i quali quello oggetto del presente giudizio;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, restando le spese a carico di chi le ha anticipate.
La materia del contendere risulta cessata perché è venuto meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (v. Cass. n. 5098 del 16/02/2022).
Le spese vanno compensate, in considerazione della condotta processuale delle parti.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. Un., n. 8980 dell’11/04/2018 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere determinativa del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.
la Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME