Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4572/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, sita in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO; e-mail: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), nella persona del presidente del CdA e legale rappresentante AVV_NOTAIO, nato a Porto Empedocle (AG) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura speciale su foglio separato, da ll’ AVV_NOTAIO (C.F.:
Cessazione della materia del contendere
CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4603/08/2020 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 26/08/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza n. 3529/11/2015 la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento relativo a RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2009.
Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la CTR RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, ritenendo non applicabile la RAGIONE_SOCIALE per la gestione di aree di sosta a pagamento affidate dal RAGIONE_SOCIALE alla contribuente (RAGIONE_SOCIALE), svolgendo quest’ultima un m ero servizio di gestione per la riscossione delle tariffe per la sosta, predeterminate dall’ente locale, cui il corrispettivo era trasferito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per non aver la CTR considerato che l’esenzione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista in favore dello Stato e degli altri enti pubblici postula che l’o ccupazione sia ascrivibile al soggetto esente, e non al soggetto che agisca in qualità di concessionario.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per non aver la CTR considerato che il corrispettivo per la sosta delle autovetture all’interno del piazzale Ung heria è introitato nel bilancio della RAGIONE_SOCIALE
Con istanza del 21 febbraio 2024, RAGIONE_SOCIALE, premesso che: negli anni si era formato un complesso contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE a causa dell’emissione di numerosi atti impositivi aventi ad oggetto l’applicazione della TOSAP all’utilizzo di aree di proprietà comunale da parte di quest’ultima nell’esercizio, per conto dell’ente, delle attività di controllo della sosta tariffata e di car & bike sharing, nonché per i sovrappassi sulla rete tramviaria e del tributo sui rifiuti (nelle diverse denominazioni assunte nel tempo di TARSU, TARES e TARI) per le aree ut ilizzate nell’esercizio di tali attività;
con la RAGIONE_SOCIALE, nelle date del 26 e del 27 giugno 2023, aveva sottoscritto un accordo nell’ambito del quale si erano dati reciprocamente atto dell’insussistenza del presupposto di fatto per l’applicabilità della TOSAP e della debenza del tributo sui rifiuti;
con provvedimento prot. gen. n. 1510538 del 23 novembre 2023 ed in esecuzione del citato accordo, aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, tra i quali quello oggetto del presente giudizio;
tanto premesso, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
La materia del contendere risulta cessata perché è venuto meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (v. Cass. n. 5098 del 16/02/2022).
Le spese vanno compensate, in considerazione della condotta processuale delle parti.
In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. Un., n.
8980 dell’11/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere determinativa del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.