Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5934/2017 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il DATA_NASCITA ed ivi residente, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) del foro di Nola, con studio in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale posta in calce al l’atto di costituzione di nuovo difensore (fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della “RAGIONE_SOCIALE),
Preavviso iscrizione ipotecaria -Invalidità notifica prodromiche cartelle di pagamento
con sede in Roma, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), subentrata ad RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 17 giugno 2016 in seguito ad atto di fusione per incorporazione per AVV_NOTAIO di Roma rogitato il 20 giugno 2016 rep. 41564/23.400, in persona del Responsabile p.t. della funzione contenzioso della RAGIONE_SOCIALE, nonché Procuratore di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), cui il Direttore generale e legale rappresentante AVV_NOTAIO ha conferito i poteri con procura Rep. 41939 del 27/07/2016 e Racc. 23735, autenticata nelle firme dal AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t., nonchè Commissario Straordinario, AVV_NOTAIO, difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), in (cap 00136) INDIRIZZO alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE;
– resistente
–
nonchè
RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE San Giuseppe Vesuviano
– intimati-
-avverso la sentenza n. 7331/32/2016 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 22/07/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle di pagamento notificategli dalle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Torino, deducendo la irritualità della procedura che aveva portato alla iscrizione ipotecaria e la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche anche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile il ricorso, perché proposto avverso un atto non impugnabile in sé ed in quanto preceduto dalla regolare notifica degli atti prodromici.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, affermando che: 1) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientra nel catalogo tassativo degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; 2) l’iscrizione ipotecaria conteneva le indicazioni prescritte, richiamando altresì le cartelle, già peraltro conosciute dal destinatario in quanto a questi notificate; 3) l’agente di riscossione aveva dato prova di ave r ritualmente notificato le cartelle esattoriali presso l’indirizzo conosciuto del COGNOME, con avvisi di ricevimento sottoscritti tutti da soggetti qualificatisi destinatari o conviventi del destinatario, senza che fosse necessaria la successiva comunicazione di avvenuta notifica, essendo stati gli atti portati direttamente nella sfera di conoscenza del debitore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati contro ricorsi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di dis cussione. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di San Giuseppe Vesuviano sono rimasti intimati.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientrasse nel catalogo tassativo degli atti impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria.
1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto -nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017).
In particolare, costituisce, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2011; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25270 del 25/10/2017).
Tuttavia, la CTR, sebbene abbia esordito affermando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non rientra nel catalogo tassativo degli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione tributaria, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ha poi analizzato funditus sia i denunciati vizi della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria e di carenza di motivazione della iscrizione ipotecaria sia la censura concernente l’asserita mancata pregressa notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle esattoriali.
Per mera completezza espositiva, non pertinente è il richiamo, operato dalla RAGIONE_SOCIALE, a Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23891 del 21/12/2012 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2214 del 01/02/2007, siccome emanate in tema di sanzioni amministrative, sicchè non è estensibile alla
fattispecie in esame il principio dalle stesse enunciato secondo cui non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, intenda, in realtà, recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanificato dall’omissione RAGIONE_SOCIALE notifiche del verbale di accertamento, dell’ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell’avviso di mora; nel caso in cui l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi circa la eccepita prescrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, onde consentire a questo Collegio di verificare se avesse riproposto con lo stesso l’ec cezione di prescrizione della pretesa amministrativa.
Del resto, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa
alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 115, 116, 148 e 160 cod. proc. civ., 60 dPR n. 600/1973, 2697 cod. civ. e 7, comma 4, l. n. 890/198 2, nonché l’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE contestazioni alla ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
3.1. Con atto di costituzione di nuovo difensore del 24.6.2024 il ricorrente ha evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata (cd. ‘Rottamazione -quater’) dei carichi, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 -2022, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA (relativa ad Irpef, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2008), 07120120152321889 (relativa ad Irp ef, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2009) e 07120130144605001 (relativa ad Irpef, Irap, Iva, sanzioni e interessi per l’anno 2010), attestando, mediante le ricevute di pagamento, di aver versato interamente le rate dovute.
Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarata, avuto riguardo alle dette cartelle, cessata la materia del contendere.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 91 cod. proc. civ., 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 41 dm n. 140/2012, con riferimento alla l. n. 247/2012, per aver la CTR liquidato, in favore di ciascuno degli appellati costituiti, un importo, a titolo di spese di lite, superiore al valore medio di liquidazione, senza, peraltro, tener conto né della riduzione del 20% di cui all’art. 15, c omma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992, né della serialità RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalla resistente.
4.1. Il motivo resta assorbito nella declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui al motivo che precede, atteso che la stessa determina la necessità di riliquidare le spese.
4.2. L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, 07120120152321889 e NUMERO_CARTA di cui al terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo motivo ed assorbito il quarto;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al terzo motivo; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.10.2024.