Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16472/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante la società RAGIONE_SOCIALE SOCIO UNICO, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv . NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto agli indirizzi PEC
NOMEEMAIL NOMEEMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n.108/19/2024 depositata in data 15/1/2024, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n.108/19/2024 depositata in data 15/1/2024 venivano riuniti e parzialmente accolti i ricorsi in riassunzione proposti da RAGIONE_SOCIALE con socio unico.
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento notificati ai fini IRPEGIRES, IRAP ed IVA oltre accessori per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 dall’Agenzia delle Entrate alla società RAGIONE_SOCIALE poi incorporata dall’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE emessi sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza il 15 febbraio 2008.
La CTP di Milano accoglieva i ricorsi introduttivi con tre distinte sentenze, nn. 159 e 160/47/10 per le annualità 2003 e 2004 e n. 45/25/12 per gli anni di imposta 2005 e 2006, aventi ad oggetto avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi ad operazioni infragruppo.
La CTR della Lombardia con le sentenze nn. 70 e 71/01/12 riformava le pronunce rese in relazione agli anni 2003 e 2004, accogliendo l’appello dell’Agenzia con riferimento al recupero a tassazione IVA; il giudice accoglieva anche la domanda subordinata della contribuente concernente le sanzioni irrogate ai fini dell’imposta armonizzata. Con la sentenza n. 1605/8/2014 il giudice respingeva l’appello dell’Ufficio relativo agli anni 2005 e 2006, confermando la sentenza di primo grado e così l’annullamento dei relativi avvisi.
Le parti soccombenti proponevano distinti ricorsi per Cassazione; quelli proposti dalla società venivano accolti dalla Corte con le ordinanze nn. 8271 e 8274/2022 e, anche con riferimento alle annualità 2005 e 2006, la Corte pronunciava l’ordinanza n.8606/2022 di cassazione con rinvio. Il giudice del rinvio riuniva i processi e respingeva i ricorsi in riassunzione proposti per gli anni 2003 e 2004, accoglieva il ricorso proposto per gli anni 2005 e 2006, limitatamente ai costi infragruppo, pari ad euro 522.227,67 (2005), e a quelli per servizi, pari ad euro 45.500,00 (2006), respingendolo per il resto. Il giudice inoltre annullava le sanzioni pecuniarie dipendenti dalle sole riprese annullate. Con riguardo alle riprese confermate, disponeva, per tutti i ricorsi riuniti, la rideterminazione delle pene pecuniarie, in applicazione dello ius superveniens .
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società, affidato a nove motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, ma ha depositato in data 10.9.2024 copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto tra le parti. A sua volta, in data 17.10.2024 la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio in data 10.9.2024 copia dell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti.
Inoltre, in data 17.10.2024 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48 del d.lgs. n.546/1992, confermando così l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
L’istanza va senz’altro accolta e nessun provvedimento dev’esser e adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudizio de ll’Agenzia delle Entrate e di effettivo svolgimento di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025