Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , società risultante dalla fusione tra ‘RAGIONE_SOCIALE e ‘RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4686, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13.12.2021, e pubblicata il 23.12.2021;
OGGETTO: Ires 2012 – Transfer pricing – Conciliazione – Cessazione della materia del contendere.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche fiscali svolte in relazione all’anno 2011, e di questionario somministrato alla società in relazione all’anno 2012 con il quale era anche richiesta documentazione, notificava all’RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TMB0E7V00962/2017 avente ad oggetto, ai fini Ires, il maggior reddito conseguito nell’anno 2012 per un valore dichiarato di Euro 336.409,00, contestando l’Amministrazione finanziaria la congruità dei prezzi di trasferimento applicati in transazioni intercompany ( transfer pricing ), aventi ad oggetto il diritto di utilizzo della capacità della Merchant Line , finalizzata al trasporto di energia elettrica (ItaliaSvizzera). Il procedimento di accertamento con adesione promosso dalla società non sortiva esito positivo.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime contestazioni di merito. La CTP riteneva non fondate le difese introdotte dalla società, e rigettava il suo ricorso.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con analitica motivazione, confermava la decisione di primo grado.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo. Pertanto la RAGIONE_SOCIALE ha depositato il
7.3.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando copia della documentazione relativa al pagamento degli oneri pattuiti, domandando dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate, con nota depositata il 3.1.2025 aveva anch’essa comunicato l’intervenuta stipula della transazione, e l’adempimento dei versamenti pattuiti da parte della società, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso proposti dalla contribuente.
La società e l’Amministrazione finanziaria, infatti, hanno comunicato e documentato che è intercorsa tra loro in relazione a più processi pendenti, incluso il presente, la conciliazione della lite, e la società ha provveduto ad onorare i versamenti dovuti.
Deve pertanto essere dichiarata la estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
In materia di spese di lite, tenuto conto dello sviluppo del giudizio e delle ragioni della decisione, può essere accolta la richiesta delle parti di volerle dichiarare interamente compensate tra i contendenti con riferimento a tutto il processo.
2.1. La natura della pronuncia importa che non debba provvedersi in materia di c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti pro tempore , e la cessazione della materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.