Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
Ires-Irap-deduzione costi cartolarizzazionecessazione materia del contendere.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6225/2017 R.G. proposto da: BANCA POPOLARE DI RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. BASILICATA, 293/2016, depositata il 02/08/2016;
n.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha proposto ricorso nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Potenza che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’U fficio aveva recuperato maggiori Ires ed Irap, ritenendo indeducibili i costi relativi ad operazioni di cartolarizzazione.
Con nota depositata il 28 febbraio 2024 l’A genzia delle entrate ha dato atto di aver provveduto in autotutela ad annullare l’atto impositivo impugnato. Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
Con memoria depositata l’8 dicembre 2024 la ricorrente ha avanzato analoga istanza di estinzione dichiarando di rinunciare alla domanda di condanna alle spese di lite.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 legge 30 aprile 1999, n. 130, dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere la C.t.r sostenuto – in mancanza di previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente – che i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono essere sostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’o messo esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero l’esistenza di accordi tra la Banca e gli arrangers e la decisione del C.d.A. sul sostenimento dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’a rt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art . 36
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione alla mancata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la C.t.r. a ritenere inesistente un accordo che prevedeva l’accollo dei costi della cartolarizzazione.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’ art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la C.t.r. disapplicato le sanzioni irrogate.
Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso in quanto entrambe le parti hanno dichiarato che, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, è cessata tra le stesse la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite, alle quali la ricorrente ha espressamente rinunciato.
Deve, pertanto, dichiararsi l’ estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Accogliendosi la richiesta delle parti, le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra loro.
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto per l’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite .
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.