Cessazione Materia del Contendere: Quando la Lite si Estingue
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di cessazione materia del contendere in ambito tributario, una situazione che porta all’estinzione del giudizio prima di una decisione nel merito. Il caso vede la Suprema Corte di Cassazione chiudere una controversia tra l’Amministrazione Finanziaria e i soci di una società a seguito dell’adesione di questi ultimi a una definizione agevolata. Analizziamo come si è giunti a questa conclusione e quali sono le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, notificati a una società a responsabilità limitata. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della società. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, aveva accolto l’appello proposto dalla società, nel frattempo posta in liquidazione, e proseguito dai suoi ex soci.
Contro questa decisione favorevole ai contribuenti, l’Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. Gli ex soci si sono costituiti in giudizio come controricorrenti per difendere la sentenza d’appello.
La Decisione della Corte e la Cessazione Materia del Contendere
Durante il giudizio in Cassazione, è emerso un fatto nuovo e decisivo. I controricorrenti hanno documentato di aver definito la lite avvalendosi delle disposizioni contenute nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno strumento normativo che permetteva di chiudere le pendenze fiscali in modo agevolato.
Di fronte a questa documentazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. Ha quindi dichiarato la cessazione materia del contendere e, di conseguenza, l’estinzione dell’intero giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che ciascuna parte dovesse sostenere quelle da essa anticipate.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto semplice quanto ineccepibile. Il presupposto fondamentale per l’esistenza di un processo è la presenza di una controversia, un conflitto di interessi tra le parti. Nel momento in cui i contribuenti hanno utilizzato gli strumenti legislativi a loro disposizione per sanare la pendenza con il Fisco, l’oggetto stesso della lite è venuto meno.
L’Amministrazione Finanziaria, avendo accettato la definizione agevolata, non aveva più alcun interesse a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia favorevole. Di conseguenza, il processo non aveva più ragione di esistere. La Corte si è limitata a formalizzare questa realtà giuridica, dichiarando l’estinzione del procedimento. La decisione si basa sull’applicazione diretta della normativa sulla definizione delle liti pendenti, che mira proprio a ridurre il contenzioso tributario.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia degli istituti di definizione agevolata, spesso definiti ‘tregua fiscale’ o ‘pace fiscale’. Essi forniscono uno strumento concreto per porre fine a contenziosi che possono durare anni, con notevoli vantaggi sia per il contribuente, che può regolarizzare la propria posizione a condizioni favorevoli, sia per lo Stato, che incassa somme certe e riduce il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Per i professionisti e i cittadini, è un promemoria del fatto che la risoluzione di una controversia non passa sempre e solo attraverso una sentenza, ma può essere raggiunta anche tramite gli strumenti conciliativi previsti dalla legge.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio?
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché è venuta a mancare la materia del contendere. Le parti hanno infatti risolto la controversia attraverso una definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197 del 2022, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Chi ha fornito la prova della risoluzione della lite?
La prova della definizione della lite è stata fornita dalla parte controricorrente, ovvero dai contribuenti che si sono avvalsi della normativa per sanare la propria posizione fiscale.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese legali?
In seguito all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte ha disposto che le spese legali restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7037 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25326/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ. ST. BRESCIA n. 3474/25/18 depositata il 26/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3474/25/18 del 26/07/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e, a seguito della sua estinzione, dai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 3474/25/18 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006 .
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e rivolto sia nei confronti della società che dei soci.
Questi ultimi resistevano in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevato che la lite è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, così come documentato dalla parte controricorrente.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
2.1. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.