Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30253 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30253 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18265/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 501/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile la domanda svolta da NOME COGNOME avverso un estratto di ruolo, riferito alla cartella di pagamento NUMERO_CARTA 0122518783 NUMERO_CARTA.
A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale di Roma rigettava il gravame.
Il giudice di appello affermava che la stessa parte opponente/appellante aveva riferito di aver inteso svolgere l’azione solo dopo la conoscenza avuta da un’interrogazione dell’archivio del concessionario eseguita sua sponte , sicché l”estratto ruolo rilasciato costituente atto meramente ricognitivo ed informale, senza che il concessionario abbia in qualche modo ritenuto di intraprendere azione esecutiva nei confronti della parte opponente/appellante’ non avrebbe potuto costituire presupposto della domanda.
Contro la predetta sentenza (n. 501/2022) ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di un unico motivo.
Sia l’RAGIONE_SOCIALE sia Roma Capitale sono rimaste intimate.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente, premesso di aver proposto istanza di rottamazione, accolta ex adverso , ha domandato la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100 c.p.c. nonché dell’art. 3 bis d.l. 21.1021 n. 146, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Sostiene che l’interesse ad agire sussisterebbe alla luce dell’esistenza (e persistenza) nel cassetto fiscale del ricorrente del ruolo in questione, mai sgravato dall’Amministrazione nemmeno in pendenza di ricorso, che pertanto egli avrebbe tutto l’interesse, anche in carenza di un’intimazione di pagamento, ad eliminare,
stanti le molteplici conseguenze negative dell’esistenza di questo ruolo (come non poter accedere a finanziamenti bancari o non poter esigere pagamenti dall’Amministrazione).
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 21 settembre 2023, il COGNOME ha fatto pervenire istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo copia dell’istanza di ‘definizione agevolata’, comprendente una serie di cartelle, fra le quali anche quella oggetto della presente impugnazione, con la coeva accettazione da parte dell’Amministrazione, instando per la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2023, nella camera di consiglio