Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3482/2018 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso il cui Studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso il cui Studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
-controricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 3499/2017, depositata il 15 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi la Commissione tributaria provinciale di Viterbo avverso l’avviso di accertamento n. TKL01I201860/2014, emesso dall’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Viterbo, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con il quale il predetto Ufficio elevava da euro 47.935,00 a euro 92.400,00, il reddito dichiarato dal ricorrente per l’annualità 2010, a motivo del disconoscimento di alcuni costi per mancato rispetto del principio di inerenza.
L’Ufficio delle entrate si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni in cui contestava in toto quanto eccepito dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso di parte avversa.
Con sentenza n. 56/2/2016, depositata il 18 gennaio 2016, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo costi inerenti quelli relativi alle spese di pubblicità riferite all’acquisto di cinque aspirapolveri per un imponibile di euro 5.716,89, oltre IVA, e quelle relative alle utenze telefoniche per euro 311,16, imputabili ad attività di incremento
delle vendite e produttive di ricavi mentre, per i rimanenti costi, respingeva la domanda, ritenendoli non inerenti.
-Avverso la sentenza hanno interposto appello entrambe le parti.
Con sentenza n. 3499/2/17, depositata il 15 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente gli appelli e compensava le spese di lite.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Avverso la medesima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con riferimento al capo della sentenza che aveva ritenuto inerenti i costi relativi a viaggi e trasferte.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare dato atto dell’avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con modif. in legge 17 dicembre 2018, n. 136), presentata dal contribuente presso l’Agenzia delle entrate in data 31 maggio 2019.
Nessuna della parti interessate ha presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, né è intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi del comma 12 del citato art. 6.
Il ricorrente ha effettuato il pagamento della prima rata e poi regolarmente le restanti, per un totale di venti rate, fino all’ultima del 14 febbraio 2024.
Il Collegio, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.