Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29109 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29109 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Rinuncia al ricorso e cessata materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6082/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è difesa unitamente già all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 5199/45/2014, depositata in data 08/10/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento , relativo all’anno di imposta 2006, per maggior Ires per ritenute alla fonte non operate e non versate su interessi passivi corrisposti sul finanziamento di euro 66.826.842,00.
Contro tale sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE affidandosi a undici motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 20/09/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia Francia contro la doppia imposizione, sotto il profilo dell ‘individuazione del presupposto impositivo ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta in uscita nel caso di interessi transnazionali.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 2697 cod. civ.
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti o inesistenti i diversi elementi fattuali, allegati dalla società, in grado di qualificarla, ai fini RAGIONE_SOCIALE Convenzione, come beneficiaria effettiva degli interessi in oggetto, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 -bis d.P.R. n. 600/1973 e per l’effetto dell’art. 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia Francia.
Con il sesto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE condotta elusiva, o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 .
Con il settimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento parziale RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva, mediante applicazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta in uscita nella misura prevista
dalla Convenzione in luogo RAGIONE_SOCIALE misura del 12,5% prevista dal l’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973.
Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Convenzione Italia Francia, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE corretta misura RAGIONE_SOCIALE ritenuta in uscita.
Con il nono motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 2697 cod. civ. in relazione all a questione controversa dello status convenzionale di beneficiaria effettiva RAGIONE_SOCIALE società.
Con il decimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza assoluta di motivazione specifica e cioè RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali i giudici di appello hanno ritenuto irrilevanti gli elementi allegati dalla società e volti a qualificare la stessa come beneficiaria effettiva o comunque per motivazione apparente e irriducibilmente contradditoria, con violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 156, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4 , d.lgs. n. 546/1992.
Con l’undi cesimo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Occorre prendere atto che la società ricorrente, con memoria notificata alla controparte e depositata in atti, ha provato che, nelle more del giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Lombardia, ufficio grandi contribuenti, ha provveduto alla rideterminazione in autotutela RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva, ritenendo applicabile agli interessi passivi la ritenuta nella minor misura prevista dalla Convenzione Italia -Francia contro la doppia imposizione, rideterminando in un minore importo anche le sanzioni, in forza di un più ampio accordo conciliativo tra le parti, sopravvenuto anche per altri anni di imposta; contestualmente la ricorrente ha rinunciato al ricorso in relazione agli altri motivi.
Pertanto occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE parziale sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere e dichiarare estinto il giudizio, anche per il resto, in virtù RAGIONE_SOCIALE intervenuta rinuncia, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Non vi sono i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23587/2022).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023.