Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1549 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1549 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 34834/2019 e proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio eletto presso lo studio e la persona dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito p.e.c., come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
E
NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito p.e.c., in virtù dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo difensore con studio in INDIRIZZO, come da procura in calce al ricorso;
-ricorrente incidentale –
Cessazione materia del contendere – art 372 bis cod. proc. civ.; compensazione RAGIONE_SOCIALE spese comportamento conforme al principio di lealtà
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in INDIRIZZO, elettivamente domicilia;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4043/26/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in data 9/4/2019 e depositata il 15/10/2019;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dato atto della intervenuta cessione di fabbricato, contestava a COGNOME NOME maggiore IRPEF per euro 103.396,00 (tassazione separata), oltre sanzioni, ritenendo che dall’atto di cessione verificato risultasse l’oggetto dell’operazione commerciale da individuarsi in un immobile soggetto a demolizione perché abusivo- con ricostruzione e, quindi, che si trattava di cessione di bene assimilato a terreno edificabile ai sensi dell’art . 67, primo comma, lett. b) e dell’art. 68 del d.P.R. 917/1986.
Con avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO l ‘RAGIONE_SOCIALE contestava a COGNOME NOME per il periodo di imposta 2009 una plusvalenza non dichiarata pari ad euro 885.152,50 da assoggettare a tassazione separata ai sensi degli artt. 67, primo comma, lett. b) e 17, primo comma, lettera gbis del d.P.R. 917/1986. L’accertamento era scaturito dal medesimo atto di compravendita a rogito del AVV_NOTAIO, rep n. 125388, racc. n.43638 del 19/2/2009 registrato il 24/2/2009 al n. 2536, serie
1T del Registro Immobiliare di RAGIONE_SOCIALE, con il quale entrambe le contribuenti cedevano in quote diverse la proprietà di un complesso immobiliare con annessa area urbana alla società RAGIONE_SOCIALE
Le contribuenti con autonomi ricorsi, poi riuniti in primo grado, impugnavano gli atti di accertamento dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che li accoglieva dichiarando l’illegittimità degli avvisi e compensando le spese di lite.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, le contribuenti si costituivano e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva le doglianze dell’Ufficio ritenendo che l’atto di cessione avesse in realtà ad oggetto un’area edificabile e non degli edifici co n conseguente applicazione dell’art. 67, primo comma, lett. b) del d.P.R. 917/1986, qualificando redditi diversi le plusvalenze conseguite dalle cedenti. La Commissione, inoltre, condannava parte contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado liquidandole in euro 2.000,00.
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi di ricorso. COGNOME NOME propone successivo ricorso per cassazione articolando quattro motivi di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce con controricorso.
In data 26/9/2025 la difesa di COGNOME NOME ha depositato il provvedimento reso dall’RAGIONE_SOCIALE in data 8.10.2020 di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In data 14/10/2025 la difesa di COGNOME NOME ha inviato in via telematica gli atti già depositati in cartaceo il 9/11/2020 e cioè l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, con condanna dell’Ufficio
alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che le hanno anticipate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art . 36 n. 4 del D.lgs. 546/1992, stante la carenza di motivazione della sentenza impugnata e l’omessa pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 23 Cost. e 12 preleggi al cod. civ., in quanto l’art. 67 lett. b) del d.P.R. 917/1986 ha ad oggetto le sole cessioni di aree edificabili, mentre nella vicenda in esame la cessione ha ad oggetto un fabbricato.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione degli artt. 67 e 68 e dell’art. 10 bis della L. 212/2000, poiché considerare cessione di area edificabile il trasferimento di un fabbricato da demolire viola i principi di funzionamento dei redditi diversi.
Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ, la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del D.lgs. 546/1992, poiché la sommaria e lacunosa esposizione sia RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’Ufficio, sia RAGIONE_SOCIALE difese della contribuente non rende possibile verificare se la Commissione Tributaria Regionale abbia compreso e valutato gli elementi posti alla sua attenzione, non essendo in ogni caso possibile comprendere quali elementi siano stati posti a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la decisione impugnata omette di valutare la circostanza secondo cui il contratto di compravendita aveva ad oggetto la cessione di un compendio immobiliare e non un terreno edificabile.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 917/1986, poiché la Commissione Tributaria Regionale ha interpretato l’art. 67, primo comma, lett. b) del citato dettato normativo, in materia di tassazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, in modo del tutto contrario al dettato normativo, applicandolo a fattispecie estranea a quelle previste nel testo stesso in quanto oggetto del contratto di compravendita non poteva essere considerato un terreno non esistente al momento della cessione.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia non essendo stata in alcun modo esaminata la richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per sussistenza dell’esimente di cui all’art. 8 del D.Lgs. 546/1992.
Tanto premesso, ritiene la Corte che, sulla base della documentazione depositata d alle contribuenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, giova precisare che qualora, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasi causa l’interesse all’impugnazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 372 c od. proc. civ., il deposito di documenti comprovanti la
cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 272/2023; Cass., Sez. 5, 23/04/2025, n. 10602).
10. Dalla documentazione innanzi richiamata emerge che, nelle more del presente giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto all’a nnullamento totale in autotutela dei menzionati avvisi di accertamento, n. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti di COGNOME NOME, e n. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti di COGNOME NOME, e al conseguente sgravio del ruolo.
Da tanto consegue il venir meno dell’interesse all’impugnazione per la ricorrente principale e per quella incidentale, avendo ottenuto il provvedimento chiesto in via giudiziale e, quindi, il soddisfacimento integrale della pretesa azionata; va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 , primo comma, D.lgs. 546/1992, che contempla l’ipotesi dell’estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
11. Quanto alle spese del giudizio, all’esito di una valutazione complessiva della lite compiuta ai sensi dell’art. 15, primo comma, D.lgs. 546/1992 e, pertanto, in un’ipotesi d iversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell ‘ art. 46 citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005, deve ritenersi che quelle del presente giudizio di legittimità possano essere interamente compensate.
Al riguardo va richiamato il comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale, prima della definizione del processo civile e, comunque, all’esito del secondo grado del giudizio di merito che pur l’ave va vista vittoriosa, ha provveduto
con immediatezza all’annullamento degli atti di accertamento ed allo sgravio del ruolo, non constando né ipotesi di invalidità originaria degli atti di accertamento, né comportamenti negligenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( Cass., sez. 6-5, 14/2/2017, n. 3950; Cass., sez. 5, 29/11/2023, n. 33157; Cass, sez. 5, 22/07/2025, n. 20750); gli avvisi di accertamento erano infatti fondati su un’interpretazione dell’art. 67, lett. b, del d.P.R. 917/1986 relativo alla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che l’RAGIONE_SOCIALE aveva inteso estendere anche ai terreni dove insisteva un fabbricato per il quale era stata già prevista la demolizione, di contrario avviso alla giurisprudenza di questa Corte che, di recente, ha consolidato l’orientamento in senso restrittivo (Cass., Sez. 5, 05/11/2024, n. 28355; Cass., Sez. 5 , 16/06/2025, n. 16047).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo limitata alle ipotesi ivi previste.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME