Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: – Avviso di accertamento -IRES ed IRAP 2014 -Rottamazione quater – Cessazione della materia del contendere -Sopravvenuta carenza di interesse.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16949/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Basilicata, n. 317/01/2021, depositata in data 20 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con
il quale l’RAGIONE_SOCIALE accertava, ai fini IRES ed IRAP per l’anno di imposta 2014 , maggior reddito per Euro 45.464,00.
L’accertamento traeva origine dal questionario n. Q00588/2017, con cui l’Ufficio aveva chiesto giustificazioni in merito alla variazione in diminuzione di Euro 221.980,00 riportata nella dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO.
La società deduceva di essersi accorta solo nel 2014 dell’errore contabile commesso contabilizzando come sopravvenienza attiva non tassabile i bonus di fine gestione per i distributori di carburante non corrisposti dal 2002 al 2010.
La CTP rigettava il ricorso.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi ad un motivo.
L ‘Ufficio resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 ottobre 2025.
In data 11/13 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta la « violazione e falsa applicazione dell’art. 83, 88 e 109 del TUIR 917/86». In primo luogo, deduce una carenza motivazionale della sentenza impugnata; in secondo luogo, sostiene che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto tassabile la sopravvenienza attiva dichiarata in relazione all’anno 2014.
In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito, in data 24 giugno 2023, alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE (cosiddetta rottamazione quater ), come
comunicato dall’ente con doc. AT NUMERO_DOCUMENTO09290202302263945180, e di essere in regola con i pagamenti; ha chiesto, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’ avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata, mostrando in tal modo inequivocabilmente di non avere più interesse alla pronuncia sul suo ricorso.
Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse della ricorrente.
Il ricorso incidentale condizionato, con cui l’Ufficio lamenta la violazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma primo, cod. proc. civ., nonché il difetto assoluto di motivazione circa la violazione dei termini di impugnazione, deve ritenersi assorbito.
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME