Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12564/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE
Campania, sezione distaccata di Salerno n. 10090/2018 depositata il 21/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 1451/2016 con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento n. 63/2015 ICI 2009, 2010 e 2011 (per un valore complessivo di euro 193.073,00, di cui 81.679,30 per ICI , oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’RAGIONE_SOCIALE , in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2009 al 2011 relativamente alla unità immobiliare fg. 34, part. 418, cat B/4 del comune di RAGIONE_SOCIALE, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione.
Avverso la suddetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta del 12/7/2024, chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso, rigettare il secondo e dichiarare inammissibile il terzo.
Successivamente alla fissazione RAGIONE_SOCIALE odierna camera di consiglio, in data 19/07/2024 le difese di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, a seguito di intervenuta transazione contenente concorde impegno alla rinuncia, di tutte le parti, anche al presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 4 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1 c. 161 l. 296/2006, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. 53 d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006 per ‘ errores in iudicando ‘, deducendo la intervenuta prescrizione dell’ICI per l’annualità 2009.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta una pluralità di violazioni di legge, ed in particolare: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000; d) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 23/2011; e) violazione e fals a applicazione dell’art. 1 c. 85 legge n. 56/2014, per errores in iudicando . Contesta in particolare che la CTR avrebbe errato in quanto l’immobile sarebbe destinato esclusivamente a compiti istituzionali, ivi compresi l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che costituirebbero uso diretto ed immediato dell’immobile, diversamente da quanto affermato dalla CTR, con ciò rientrando nella esenzione.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità RAGIONE_SOCIALE gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità RAGIONE_SOCIALE gara che ha portato all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE concessione, nonché la illegittimità RAGIONE_SOCIALE successiva transazione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con conseguente disapplicazione di tali atti.
I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi.
Successivamente alla fissazione RAGIONE_SOCIALE odierna camera di consiglio, il P.G. ha formulato requisitoria scritta, ma le difese RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza congiunta di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori.
In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione.
Il tenore RAGIONE_SOCIALE pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità RAGIONE_SOCIALE fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024 .