Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 23/07/2024
Registro Invim Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12311/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (cf.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (pec.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-resistente –
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), RAGIONE_SOCIALE (P_IVA; già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) che le rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; avvEMAIL);
-controricorrenti –
e
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data
11 aprile 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. -sulla base di tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia -pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 5 aprile 2017, n. 8792 -ha accolto il ricorso in riassunzione di RAGIONE_SOCIALE e, così, confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalle società contribuenti avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dietro riqualificazione, in termini di cessione di rami di azienda, RAGIONE_SOCIALE operazioni con le quali RAGIONE_SOCIALE -conferiti nella società di nuova costituzione, RAGIONE_SOCIALE, i rami di azienda RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE ed a RAGIONE_SOCIALE, la partecipazione totalitaria in detta società;
-resistono RAGIONE_SOCIALE, con memoria, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-in via pregiudiziale, va rilevato che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione;
difatti, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; v. Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351);
-in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
-compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 aprile