Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17541/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 58/2016 depositata il 21/01/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 58/2016, depositata in data 21/01/2016, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Prato aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, annullando l’atto di irrogazione di sanzioni n. T8TIRT100004/ 2013 per l’importo di Euro 63.882,31.
RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, proposto ricorso in cassazione, con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con istanza depositata in data 18/03/2024 RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito della definizione della lite.
La parte ricorrente, a tal fine, ha esposto che: « la società istante in data 6 marzo 2017 ha presentato ‘Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata’ (doc. B) con prot. n. 1032126 (doc. C) impegnandosi peraltro ad abbandonare i contenziosi pendenti al fine di definire il carico di cui al punto precedente;
-a seguito della suddetta dichiarazione l’RAGIONE_SOCIALE, con documento rif. AT NUMERO_DOCUMENTO13690201701617391101, prot.
2017-P_IVA del 17 marzo 2017, accoglieva l’istanza comunicando alla società le somme dovute (doc. D) per la definizione;
-l’odierna istante ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto in data 8 giugno 2017 in misura corrispondente a quanto indicato dall’RAGIONE_SOCIALE (doc. E);
a seguito del pagamento integrale del dovuto, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata e pertanto nessuna somma può essere richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE alla società con riferimento alla pretesa avanzata nella cartella contenente la quantificazione degli importi spettanti all’RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sentenza n. 58/17/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze ed al precedente avviso di irrogazione sanzioni n. T8TIRT100004/2023. »
Considerato che :
Deve darsi atto, in via preliminare che, l’istanza del 18/03/2024 reca l’intestazione della Corte di cassazione e che tutti gli accadimenti che hanno portato alla richiesta di cessazione della materia del contendere sono successivi alla proposizione del ricorso in cassazione. Di conseguenza, deve ritenersi riconducibile a un mero errore materiale (sub specie di errore ostativo) l’indicazione della Corte di Giustizia di primo grado di Firenze contenuta nella parte finale dell’istanza depositata in data 18 /03/2024, così come il riferimento temporale all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (2023 invece che 2013).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha prodotto:
la cartella di pagamento n. 136 2016 0001230358000 del concessionario della riscossione avente per oggetto il pagamento di Euro 67.724 (su un importo principale di Euro 63.882) con l’indicazione che si trattava di importi dovuti in relazione alla sentenza 58/17/16 della CTR di Firenze, depositata in data 2 1/01/2016, con il richiamo all’atto di irrogazione n. NUMERO_DOCUMENTO
notificato in data 14/03/2013 (e pertanto corrispondente a quello indicato nella sentenza della CTR);
il riscontro del concessionario a fronte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata riguarda la cartella n. 136 2016 0001230358000;
la ricevuta di pagamento (sub doc. E) per l’importo di Euro 63.020,91.
A fronte della documentazione inerente al pagamento del debito oggetto dell’atto di irrogazione della sanzione deve, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere e deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
3.1. Ed infatti, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita , come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato, dovendosi in entrambe le ipotesi, peraltro, dichiarare la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 65060701).
La dichiarazione di estinzione del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dalla ricorrente.
Le spese restano a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato (arg. da Cass. n. 20697 del 2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.