Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Revoca credito d’imposta 2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11979/2012 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 90/18/2011, depositata in data 28 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
Con sentenza n. 90/18/2011, depositata in data 28 marzo 2011, la C.t.r. della Sicilia ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza n. 164/03/2007 della C.t.p. di Catania, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da NOME COGNOME avverso il provvedimento di revoca di credito d’imposta, per l’annualità 2002, emesso a seguito di verbale di contestazione, e la relativa cartella di pagamento.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria difensiva, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136).
La suddetta memoria non veniva notificata alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE ma unicamente al RAGIONE_SOCIALE per la riscossione, il che rendeva opportuno disporre la notifica della memoria e dei suoi allegati all’ufficio al fine di rendere noto a questa Corte l’esito dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata anche con riguardo all’odierna controversia. Ciò avveniva con ordinanza interlocutoria di questa Corte dell’11 febbraio 2020 che assegnava gg 60 dalla comunicazione dell’ordinanza medesima per tale incombente.
Effettuato il relativo deposito, con ordinanza del 3 gennaio 2022, resa all’esito della pubblica udienza del 23 novembre 2021, la Corte sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del d.l. n. 119/18, rinviando la causa a nuovo ruolo, in attesa del completamento del piano di rateazione, da ultimarsi a novembre 2023.
La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 aprile 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 18 e 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in combinato disposto con l’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha statuito che la pretesa contenuta nell’avviso di recupero del credito d’imposta ha formato oggetto di definizione ex art. 9 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla base di un eccezione, però, che non costituiva motivo di ricorso introduttivo del giudizio, ma che era stata deAVV_NOTAIOa solo con memoria illustrattiva successivamente alla costituzione in giudizio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. » l’ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sullo specifico motivo d’appello, proposto dall’ufficio, circa la mancanza di errori nella determinazione del credito d’imposta spettante alla parte.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. » l’ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. si è limitata a recepire pedissequamente le statuizioni circa l’avviso di recupero del credito contenute nella decisione di primo grado, senza, dunque, dare conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno conAVV_NOTAIOa ad emettere la propria decisione al riguardo.
Va premesso che in data 31 ottobre 2023, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati ai concessionari della riscossione prevista dall’art. 3, del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (cd. Rottamazione
ter) ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia RAGIONE_SOCIALE quietanze di versamento di tutte le rate.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del n. 119/18, e rilevato che la documentazione tempestivamente depositata attesta il pagamento di tutte le rate, che il contribuente si è impegnato alla rinuncia al giudizio e che il tutto è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art.
13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così decisa in Roma il 3 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME