Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Roma, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9170/07/14, depositata il 24 ottobre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su otto motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava
la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa al ricorso avverso cartella susseguente a controllo automatizzato.
La controversia attiene alla notifica dell’avviso di accertamento (per recupero maggior IRPEF e IVA anno 2005), atto presupposto della cartella impugnata, che sarebbe avvenuta non già all’indirizzo effettivo del contribuente in Anacapri, bensì a quello indicato nelle dichiarazioni dei redditi in Napoli.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’art.360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., assumendosi in particolare che il giudice d’appello non abbia colto la mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi che caratterizzava (oltre ad altre) la sentenza di primo grado, laddove la CTP aveva affermato la nullità della notifica anche per mancata prova del deposito dell’atto presso la casa comunale
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt.58, d.p.r. n. 600/1973, 35, d.p.r. n. 633/1972, 140 cod proc. civ. e 6 e 10, l. n. 212/2000, laddove la pronuncia pur dando atto del fatto che il contribuente risiedeva in Anacapri fin dal 2005, riteneva valida la notifica effettuata ex art. 140, cod. proc. civ., in Napoli e in data 17 dicembre 2010, sull’assunto che era onere del contribuente denunciare all’autorità fiscale la variazione del proprio domicilio fiscale, mentre lo stesso aveva proseguito coll’indicare nelle annuali dichiarazioni dei redditi, e fino almeno al 2012, l’indirizzo di Napoli.
A parere del contribuente, infatti, nel caso RAGIONE_SOCIALE persone fisiche la residenza fiscale coincide con quella anagrafica, come statuito dall’art. 58, d.p.r. n.600/1973, che hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
Dunque, indipendentemente dalle dichiarazioni del contribuente, in sede di notifica si sarebbero dovute effettuare le prescritte ricerche anagrafiche, né il mero errore nella compilazione della casella relativa alla residenza poteva valere ad esimere da tale formalità.
D’altronde l’art. 6, l. n. 212/2000 richiede sempre e comunque la ricerca dell’effettivo indirizzo del contribuente.
Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ., 58, d.p.r. n. 600/1973, 35, d.p.r. n. 633/1972, 6 e 10, l. n. 212/2000; 3, 24 e 97 Cost. 41, 47 e 48, CEDU, ritenendosi sproporzionato affidare la regolarità della notifica ad una dichiarazione di scienza qual è la dichiarazione dei redditi.
Col quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era in possesso di una scheda anagrafica che dimostrava la conoscenza del trasferimento del contribuente in Anacapri fin dal 2005.
Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., non avendo tenuto conto della scheda come fatto incontestato.
Col sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza d’appello stabilisce che i vizi rilevati dal giudice di primo grado relativamente alla notifica non sarebbero stati neppure evidenziati nel ricorso introduttivo.
con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., spiegato in riferimento al fatto che il giudice d’appello abbia contraddittoriamente affermato l’inidoneità del ricorso introduttivo a sorreggere l’esame giudiziale della scheda informativa del contribuente.
Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140, cod. proc. civ. e 10, l. n. 212/2000, laddove la sentenza impugnata stabilisce che la notifica a Napoli avvenne in quanto l’amministrazione venne indotta in errore dalle dichiarazioni annuali fin lì rese dal contribuente, e che comunque gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., furono tutti
eseguiti, compresa la raccomandata informativa, riportante la dicitura ‘sconosciuto all’indirizzo’.
In particolare, siffatta dicitura doveva porre l’amministrazione nella cognizione del fatto che in effetti l’indirizzo non era quello corretto, e dunque a quel punto la notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ non poteva dirsi eseguita, in contrasto con quanto invece statuito dai giudici d’appello.
Ove, peraltro, la lettura data dalla pronuncia fosse ritenuta conforme alle disposizioni richiamate, si chiede da parte del ricorrente di sottoporre la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme medesime, per evidente contrasto con gli artt. 3, 24 e 97, Cost, in combinata lettura con gli artt. 41, 47 e 48, CEDU.
Con apposito atto la parte ricorrente ha segnalato l’avvenuta revoca, da parte della stessa CTR, della sentenza qui impugnata. Nel medesimo giorno della camera di consiglio è stato altresì depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di revocazione, già prodotta.
In proposito deve osservarsi che il deposito della sentenza di revocazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza revocata, ed infatti
La revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la
carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. (Cass. 02/04/2021, n. 9201).
Per l’effetto le spese meritano integrale compensazione fra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024