Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Avviso di accertamento -Irpef – Irap
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16547/2024 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. RAGIONE_SOCIALE LAZIO, n. 1741/2024, depositata in data 12 marzo 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n. RCB011003477/2008, procedeva per l’anno di imposta 2006, alla rettifica del reddito, ai fini Irpef ed Irap nei confronti di NOME COGNOME . L’Ufficio contestava la residenza estera del contribuente e imputava al medesimo redditi di capitale in virtù dei movimenti finanziari tra quest’ultimo ed alcune società.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa erariale ma riducendo l’accertamento « nella misura del venti per cento dell’ammontare dei redditi accertati con l’avviso impugnato ».
Il giudizio giungeva una prima volta ed una seconda volta innanzi a questa Corte la quale, da ultimo, con ordinanza n. 7621 del 2021 annullava con rinvio la sentenza della CTR.
Il giudizio veniva riassunto dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado , con la sentenza di cui all’ epigrafe, in attuazione della sentenza della cassazione rigettava l’originario appello e confermava la legittimità dell’accertamento come rideterminato nella sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima sentenza propone nuovamente ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso.
In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, quarto comma bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 anche il ricorrente ha avanzato analoga istanza.
Considerato che:
Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, e da quanto dedotto da entrambe le parti con le rispettive note, risulta che le stesse hanno conciliato la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato, accordandosi anche per la compensazione delle spese di lite, e che il contribuente ha versato tutto quanto dovuto in ragione dell’accordo.
Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME