Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7767/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell ‘ Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di successore universale di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4845/37/15 depositata il 17 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4845/37/15 depositata il 17 settembre 2015 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l ‘ appello spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE Roma contro la decisione di primo grado assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale capitolina il 7 marzo 2014, che a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto ente ecclesiastico avverso la cartella di pagamento notificatagli da RAGIONE_SOCIALE per conto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, relativa a imposte varie (IRES, IRAP e IVA).
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:
1) ;
2) .
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all ‘ eventuale udienza di discussione.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
Anteriormente alla data fissata per l ‘ adunanza camerale, con atto sottoscritto dal suo legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO COGNOME, e dal suo procuratore, AVV_NOTAIO, la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso e chiesto di dichiarare l ‘ estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata
ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di aver interamente adempiuto l ‘ obbligazione tributaria su di essa gravante.
Deve farsi luogo all ‘ invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all ‘ uopo stabilito dall ‘ art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.
Inoltre, poiché la ricorrente ha dato prova, mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE ricevute di versamento dei relativi bollettini RAV, di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va pure dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018).
Non v ‘ è da statuire in ordine alle spese processuali, dal momento che RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata, mentre l ‘ RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede.
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l ‘attestazione di cui all ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell ‘impugna zione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione