Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
Oggetto: Obbligazione
tributaria – Sanzioni e interessi
Termine di prescrizione –
Cessazione della materia del contendere.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13340/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il dott. NOME COGNOME e rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. Bari, n. 2790/2016, depositata il 18.11.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.09.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Bari, COGNOME Luca impugnava l’intimazione di pagamento avente ad oggetto il recupero di imposte Irpef e addizionali non pagate per l’anno 1999, eccependo l’intervenuta prescrizione , dopo la notificazione della cartella esattoriale, limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi.
In primo ed in secondo grado, l’impugnazione del contribuente veniva accolta, poiché il termine di prescrizione quinquennale, da applicarsi per tali causali, anziché quello decennale, era ampiamente decorso.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’ agente della riscossione, sulla base di un solo motivo, cui resisteva il contribuente con controricorso. Depositava memoria l’agente della riscossione, con cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per l’intervenuto annullamento delle partite di ruolo.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di doglianza, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la CTR nel ritenere applicabile alle sanzioni ed agli interessi dell’obbligazione tributaria il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in luogo di quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento non impugnata dal debitore.
Deve preliminarmente darsi atto che, con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., la Equitalia servizi RAGIONE_SOCIALE riscossione s.p.a. ha comunicato l’intervenuto annullamento, ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 69 del 2021, delle partite di ruolo richieste in pagamento con l’intimazione e la presupposta cartella esattoriale.
Orbene, il suindicato art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021 sancisce l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Giova a tal riguardo evidenziare che, nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo. (Cass. n. 33587/2018, Rv. 65200101). Nello stesso senso, si è precisato che, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, (Cass. n. 5351/2020, Rv. 65734201).
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico l’intervenuto annullamento dell’atto esattivo impugnato. Tale eliminazione dal mondo giuridico fa venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore.
Va, pertanto, dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, va osservato che, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005, (Cass. n. 33157/2023, Rv. 66958301, nello stesso senso, n. 3950/2017, Rv. 64320301).
Ciò posto, nel caso in esame l’annullamento del ruolo è stato necessitato dall’intervento di una disposizione normativa e, quindi, da un fattore esterno alla controversia, destinato, peraltro, ad operare automaticamente in presenza dei presupposti ivi previsti.
Tale situazione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto dalla Equitalia RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.a. per carenza di interesse ad agire, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione