Cessazione della Materia del Contendere: Quando la Rinuncia Spegne il Processo Tributario
La cessazione della materia del contendere rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Si tratta di una situazione in cui l’interesse delle parti a proseguire la causa viene meno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto trovi applicazione nel processo tributario, anche quando la lite è giunta al suo ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso avanzata da un contribuente. Quest’ultimo, nel contestare un avviso di accertamento, aveva versato per errore un contributo unificato di importo superiore a quello dovuto. Ottenuta una decisione favorevole in primo grado (Commissione Tributaria Provinciale), il contribuente si vedeva confermare il suo diritto al rimborso anche in appello (Commissione Tributaria Regionale).
L’Amministrazione Finanziaria, non accettando la decisione, decideva di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Il giudizio sembrava destinato a seguire il suo corso ordinario, fino a un colpo di scena.
La Sorprendente Rinuncia e la richiesta di Cessazione della Materia del Contendere
Durante il giudizio di legittimità, è accaduto un fatto determinante: il contribuente, attraverso una nota formale, ha dichiarato di rinunciare espressamente e in modo irrevocabile al suo diritto al rimborso del contributo unificato. In sostanza, ha deciso di abbandonare la pretesa che era all’origine dell’intero contenzioso, rinunciando anche agli effetti delle sentenze a lui favorevoli emesse nei gradi precedenti, comprese le spese legali liquidate a suo favore.
Preso atto di questa rinuncia, l’Amministrazione Finanziaria, che agiva come parte ricorrente, ha depositato un’istanza alla Corte di Cassazione chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto la richiesta dell’Amministrazione. La motivazione alla base della decisione è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il processo può esistere solo finché esiste un conflitto di interessi, una “materia del contendere”, appunto.
Nel momento in cui il contribuente ha formalmente rinunciato alla sua pretesa economica, l’oggetto stesso della lite è venuto meno. Non c’era più nulla su cui i giudici dovessero decidere. La rinuncia del creditore (il contribuente) ha estinto il diritto al rimborso, e di conseguenza ha eliminato la ragione stessa per cui il processo era stato avviato e portato avanti.
Inoltre, la Corte ha specificato due punti importanti:
1. Spese di lite: Non è stato necessario pronunciarsi sulle spese del giudizio di Cassazione, poiché il contribuente era rimasto “intimato”, cioè non si era costituito attivamente per difendersi nel giudizio di legittimità.
2. Doppio contributo: Non sussistevano i presupposti per applicare la sanzione del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto “doppio contributo”), prevista nei casi di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza evidenzia come la volontà delle parti possa influenzare l’esito di un processo a qualsiasi stadio, persino davanti alla Corte di Cassazione. La cessazione della materia del contendere si conferma uno strumento efficace per porre fine a una controversia quando l’interesse originario scompare.
Per i contribuenti e i professionisti, la lezione è chiara: una rinuncia formale e incondizionata a una pretesa azionata in giudizio ha l’effetto di estinguere il processo. Questa può essere una scelta strategica per evitare i costi, i tempi e le incertezze di un ulteriore grado di giudizio, specialmente quando l’importo in gioco è modesto. La decisione dimostra la prevalenza del principio dispositivo, secondo cui le parti sono padrone dei diritti controversi e possono decidere di porre fine alla lite in autonomia.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’ in un processo tributario?
Significa che il processo si estingue perché è venuto meno l’oggetto della lite. Nel caso specifico, il contribuente ha rinunciato al rimborso che stava chiedendo, quindi non c’era più alcuna questione su cui la Corte dovesse decidere.
È possibile che un giudizio si estingua anche se è già arrivato in Corte di Cassazione?
Sì, come dimostra questa ordinanza, un giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in qualsiasi stato e grado, inclusa la fase davanti alla Corte di Cassazione, se sopravvengono fatti che eliminano la controversia.
Perché la Corte non ha condannato nessuno al pagamento delle spese legali del giudizio di Cassazione?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché il contribuente (la parte avversa all’Amministrazione Finanziaria) era rimasto ‘intimato’, ovvero non si era costituito in giudizio per difendersi attivamente nel procedimento davanti alla Cassazione. In assenza di una parte costituita che ha sostenuto costi, non vi è luogo a una pronuncia sulle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3642/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente-
CONTRO
IMMOBILE CIRO
-intimato- avverso SENTENZA di C.T.R. della CAMPANIA n. 4988/2022 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
-i l Ministero dell’Economia e delle Finanz e ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania di rigetto dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli di accoglimento del ricorso, formulato da NOME COGNOME contro il diniego di rimborso del maggior contributo unificato, oggetto di versamento con contrassegno telematico, indebitamente versato per errore con riguardo ad altro scaglione di valore della lite, nella causa per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TF501AP04301/2017, dal medesimo intentata.
-con memoria in data 16 febbraio 2025 il Ministero ha depositato la nota di NOME COGNOME con la quale il medesimo ‘ DICHIARA FORMALMENTE ad ogni effetto di legge sostanziale e processuale di rinunciare espressamente al diritto al rimborso del contributo unificato di cui al prefato contenzioso nonché agli effetti di ogni statuizione di cui alle precedenti sentenze delle Commissioni Tributarie, impegnandosi pertanto a non darvi esecuzione, ivi comprendendovi le spese legali liquidate nei detti precedenti gradi ed autorizzando tal fine l’Avvocatura dello Stato a inoltrare la descritta rinuncia al Ministero ricorrente e al suo deposito nel giudizio di Cassazione sopra citato’ .
Rilevato che:
con la medesima memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’originario ricorrente rinunciato alla pretesa azionata.
non è necessario pronunciarsi sulle spese di lite, essendo il contribuente rimasto intimato
– non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere Così deciso in Roma, il 11/02/2025 .