Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24167 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4461/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Bolzano
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1720/07/2018, depositata in data 26.10.2018, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1.La società RAGIONE_SOCIALE che aveva realizzato un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico, per il quale aveva chiesto ed ottenuto l’accesso alla
IRES- avviso di accertamento – Cessazione della materia del contendere -estinzione.
tariffa incentivante di cui al D.M. 5.5.2011 (IV conto energia), impugnava l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2016, con il quale veniva contestato il riconteggio del reddito da essa attuato con la riapprovazione del bilancio intervenuta in data 27.8.2013 e conseguente trasmissione di una dichiarazione integrativa ‘a favore’ in data 27.9.2013, disconoscendo l’Ufficio, fra l’altro, la variazione in diminuzione attuata dalla società per l’importo di euro 288.434,00, comprensivo, oltre che del sovraccosto calcolato con perizia dell’Ing COGNOME, anche dell’ulteriore costo di euro 46.266,12 relativo alla bonifica del tetto dall’eternit, che non era stato preso in considerazione dal perito e riportando quindi il reddito imponibile a quello indicato dalla società nella sua prima dichiarazione del 27.9.2012, con recupero della maggiore IRES, oltre interessi e sanzioni.
2.La Commissione tributaria provinciale di Cuneo accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo cumulabili le tariffe incentivanti del IV Conto Energia con l’agevolazione fiscale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, che contestava la cumulabilità delle due agevolazioni, la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la sentenza di prime cure.
Avverso tale decisione l’Agenza delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
5.La società ha resistito con controricorso.
6.Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 17.6.2025.
7.In data 7.2.2023 la società controricorrente ha depositato rinuncia al controricorso, cui ha aderito l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
1.Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al controricorso, depositata dalla società contribuente in data 7.2.2023, per effetto della rinuncia al beneficio della detassazione di cui all’art. 6 l.
388/2000, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 39 d.l. 124/2019, cui ha aderito l’Agenzia delle Entrate, che ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia.
La parte controricorrente ha altresì depositato la comunicazione ex art. 36 D.L. 124/2019 ed il modello F24, da cui risulta la rinuncia al beneficio della ‘Tremonti RAGIONE_SOCIALE‘ ed il pagamento del dovuto.
Può pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e hanno sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice di legittimità.
3.Non residuando neppure contrasto sulle spese di lite, avendo l’Agenzia delle Entrate aderito anche alla richiesta di compensazione, il collegio è esonerato dall’applicazione del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
4.Nel caso di specie, la parte controricorrente ha rinunciato alla originaria domanda e la parte ricorrente è pubblica amministrazione ammessa al regime della prenotazione a debito, sicchè non trova applicazione l’istituto del ‘raddoppio’ del contributo unificato.
5.Peraltro, è stato precisato che in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale
fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2025.